
Coppie in Austria
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Qualora i coniugi non effettuino alcuna scelta di legge, è applicata la legge applicabile agli effetti giuridici personali del matrimonio al momento della sua celebrazione (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG), che corrisponde allo statuto personale comune o, in mancanza di esso, all’ultimo statuto personale comune (= nazionalità) a condizione che uno dei coniugi l’abbia mantenuto (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). In altri casi, è applicata la legge dello stato in cui entrambi i coniugi hanno residenza abituale o, in mancanza di essa, la legge dello stato in cui i due avevano residenza abituale comune, a condizione che uno dei coniugi l’abbia mantenuta (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
I coniugi hanno la possibilità di scegliere liberamente la legge da applicare alla loro proprietà. Nella misura in cui ciò non violi l’ordine pubblico austriaco (§ 6 IPRG), i coniugi non hanno limiti nella loro scelta – la legge scelta non deve essere necessariamente collegata al matrimonio. La legge deve essere scelta espressamente (§ 19 IPRG).2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Il regime patrimoniale del matrimonio è quello della separazione dei beni. Ogni coniuge mantiene la proprietà di ciò che ha apportato al matrimonio e diventa proprietario unico dei beni che acquista durante il matrimonio (§ 1237 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Per quanto concerne la disposizione sui loro beni, i coniugi non sono in via di principio soggetti ad alcuna limitazione e non devono garantire i debiti dell’altro.2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Non vi sono presunzioni legali.2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Non vi è alcuna disposizione che imponga di redigere un inventario dei beni.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
In via di principio, i coniugi possono disporre liberamente delle rispettive proprietà durante il matrimonio. Possono limitare la libertà di disporre di determinati beni concordando un divieto di alienazione e/o servitù nei confronti dell’altro coniuge (§ 364c ABGB). La registrazione di un simile divieto nel registro nazionale è opponibile anche a terzi, per cui in seguito è possibile disporre della rispettiva proprietà immobiliare solo con il consenso dell’altro coniuge. Se i coniugi acquisiscono insieme la proprietà di un “condominio” ai sensi della WEG (Wohnungseigentumsgesetz), possono disporre della proprietà e dell’uso dell’oggetto esclusivamente in forma congiunta (§ 13 para 4 WEG). Anche la limitazione, la servitù o l’assoggettamento a esecuzione delle quote della proprietà condominiale possono aver luogo esclusivamente in forma congiunta. L’alienazione di una quota di proprietà da parte di un coniuge deve essere approvata dall’altro (§ 13 para 3 WEG). Se la residenza serve a soddisfare un’urgente esigenza abitativa di almeno uno dei coniugi, durante il matrimonio è fatto divieto all’altro coniuge di presentare istanza di scioglimento della comunione ai sensi del § 830 ABGB (§ 13 para 6 WEG).Se un solo coniuge ha diritto di disporre della residenza che serva a soddisfare un’urgente esigenza abitativa dell’altro coniuge, al primo è generalmente fatto divieto di disporre della residenza a scapito dell’altro coniuge (§ 97 ABGB).
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Nell’ambito della cosiddetta “tacita rappresentanza di fatto”, il coniuge che si occupa delle faccende domestiche e non ha alcun reddito o solo un reddito minimo può stipulare atti giuridici di ordinaria amministrazione per conto dell’altro coniuge che abbiano attinenza con la vita familiare e non superino un determinato livello conforme allo standard di vita dei coniugi (§ 96 ABGB). In questo caso, solo il coniuge rappresentato diventa parte contrattuale.2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
In principio, ogni coniuge è responsabile solo dei debiti contratti da sé individualmente. La tacita rappresentanza di fatto descritta al punto 2.5 costituisce un’eccezione alla norma.3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi hanno la possibilità di concordare, mediante contratto matrimoniale, un regime patrimoniale diverso dalla separazione legale dei beni. Non tutti gli accordi patrimoniali tra i coniugi sono considerati contratti matrimoniali – sono definiti tali solo se sostituiscono in gran parte il regime patrimoniale del matrimonio e sono intesi a disciplinare i rapporti economici nel loro complesso.Come forme alternative di regime patrimoniale del matrimonio, la legge austriaca offre la comunione dei beni ed il contratto successorio. I coniugi non sono tuttavia tenuti a limitarsi a dette forme nella scelta del regime patrimoniale del matrimonio.
Per quanto concerne il regime di comunione legale, è possibile distinguerne due forme: la comunione legale inter vivos e la comunione legale in caso di morte. La comunione legale inter vivos può essere strutturata come comunione dei beni universale o limitata. Nel primo caso, l’intera proprietà dei coniugi, precedente e futura, rientra nella comunione, nel secondo caso vi rientrano solo determinati beni elencati nell’accordo matrimoniale. I coniugi diventano comproprietari dei beni in comunione, le loro quote (ideali) sono determinate dall’accordo – in caso di dubbio, si presume che le quote siano paritarie. Tra i coniugi esistono limitazioni effettive intrinseche alla disposizione per quanto concerne le quote di comproprietà che non sono opponibili a terzi. L’opponibilità a terzi esiste solo in caso di divieto di alienazione e/o servitù registrato nel registro del paese ai sensi del § 364c ABGB o in caso di esplicito riferimento alla limitazione di disposizione al momento della registrazione della comproprietà.
Nella comunione dei beni inter vivos i debiti dei due coniugi sono garantiti dalla proprietà comune e dal rispettivo patrimonio dei singoli coniugi che non rientra nel regime di comunione. Se un coniuge contrae responsabilità in forma individuale o che lo riguardano personalmente (ad es. obblighi a pagare mantenimento o danni) in regime di comunione legale dei beni, sono coperte dall’intero patrimonio comune, nonché dal suo patrimonio personale. In caso di regime di comunione limitata, invece, l’altro coniuge non è tenuto a rispondere di detti debiti con la propria quota di patrimonio comune. Nella comunione dei beni in caso di morte, la separazione del patrimonio resta in vigore fino alla morte di uno dei coniugi; ciascuno di essi può cioè disporre liberamente dei propri beni. In caso di decesso di un coniuge, i beni dei coniugi confluiscono in un patrimonio comune che, previa decurtazione dei debiti, sarà diviso in due metà. Il coniuge sopravvissuto riceve una metà, mentre l’altra va a costituire il patrimonio del deceduto (§ 1234 ABGB).
Nel contratto successorio, un coniuge designa l’altro o entrambi si designano reciprocamente rispettivi eredi (§ 1249 ABGB). Tuttavia, solo i tre quarti del patrimonio possono rientrare in un simile contratto (§ 1253 ABGB).
Oltre a ciò, vi sono anche accordi preliminari che fissano anticipatamente la divisione del patrimonio coniugale di uso quotidiano, dei risparmi coniugali e/o dell’abitazione coniugale in caso di divorzio. Il principio della separazione dei beni durante il matrimonio rimane invariato da detti accordi. Il giudice può discostarsi da un accordo preliminare valido solo se un coniuge ne risulti ingiustamente svantaggiato e se risultasse irragionevole imporgli/le l’accordo di divisione (§ 97 para 2 Ehegesetz, EheG).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
I contratti matrimoniali e gli accordi preliminari sulla divisione dei risparmi coniugali e dell’abitazione coniugale possono essere stipulati sotto forma di atto notarile (§ 97 para 1 EheG). In simili casi, pertanto, il rogito di un contratto deve essere eseguita da un notaio. Al contrario, gli accordi preliminari sulla divisione del patrimonio coniugale di uso quotidiano necessitano di semplice forma scritta (§ 97 para 1 EheG).3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
I contratti matrimoniali e gli accordi preliminari possono essere stipulati in qualsiasi momento nel corso del matrimonio. I contratti matrimoniali stipulati precedentemente al matrimonio si applicano solo a condizione di successivo matrimonio. Alla luce di ciò, i contratti matrimoniali e gli accordi preliminari acquisiscono efficacia immediatamente (ad es. un accordo di comunione dei beni inter vivos), alla morte di un coniuge (comunione dei beni in caso di morte) o in caso di divorzio (accordo preliminare).3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi possono anche modificare un accordo esistente, a condizione che siano rispettati i requisiti formali.4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
In Austria non vi è alcun registro specifico per i contratti matrimoniali o altri accordi tra coniugi e non vi è alcun obbligo di registrazione. I coniugi di titolari d’azienda possono richiedere di registrare il contratto matrimoniale nel Registro delle Imprese, al fine di rendere i propri diritti opponibili a eventuali creditori dell’azienda (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
In assenza di accordo che imponga il contrario, il principio della separazione dei beni è mantenuto fino al divorzio (per quanto concerne l’accordo preliminare che entra in vigore al momento del divorzio, cfr. precedente punto 3.1). I coniugi possono dividere il patrimonio coniugale di uso quotidiano ed i risparmi coniugali per mezzo di accordo o presentando istanza – entro un anno dalla sentenza di divorzio definitiva – di decisione del tribunale (§§ 85, 95 EheG). Il patrimonio coniugale di uso quotidiano ed i risparmi coniugali sono soggetti a divisione (§ 81 Abs 1 EheG). Il “patrimonio coniugale di uso quotidiano” è costituito da oggetti fisici ad uso di entrambi i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale (§ 81 para 2 EheG). Vi rientrano l’abitazione coniugale e i beni domestici. Anche i diritti possono rientrare nel patrimonio coniugale di uso quotidiano (ad es. diritti in rem su proprietà immobili) (§ 86 para 1 EheG). I “risparmi coniugali” sono risparmi o beni che i coniugi hanno accumulato nel corso della convivenza matrimoniale e che sono generalmente destinati al realizzo (§ 81 para 3 EheG). Sono esclusi dalla divisione i beni apportati da un coniuge, acquisiti in seguito a morte o che ha ricevuto come donazione da terzi, beni di uso personale di un solo coniuge o utili all’esercizio della sua professione, nonché beni che appartengono ad una società o quote di una società, nella misura in cui non siano semplici investimenti (§ 82 EheG). L’abitazione coniugale e i beni domestici rientrano nella divisione – anche se apportati da un solo coniuge o se ereditati o ricevuti come donazione – se i coniugi sono concordi, se il sostentamento dell’altro coniuge dipende dal loro uso continuativo o se un figlio comune ha notevole necessità di un loro uso continuativo (§ 82 para 2 EheG). L’inclusione dell’abitazione coniugale nella divisione ai sensi del § 82 para 2 può essere esclusa per mezzo di accordo tra i coniugi (§ 87 para 1 EheG). I beni soggetti alla divisione vanno egualmente divisi. Nella divisione si terrà conto della qualità e della portata del contributo di ciascun coniuge all’acquisizione della proprietà e al benessere dei figli (§ 83 para 1 EheG).Se i coniugi hanno stipulato un contratto matrimoniale ed i beni rientranti nella comunione patrimoniale non sono soggetti alla divisione ai sensi dei §§ 81et seq EheG, il destino del contratto matrimoniale in assenza di ogni altro accordo dipende dalla colpa dei coniugi in relazione al divorzio. Non vi è alcuna differenza per il grado di colpa, ciascun coniuge riacquisisce ciò che vi ha apportato. In caso di preponderanza di colpa di un coniuge, l’altro può scegliere se annullare il contratto matrimoniale o se optare per una divisione eguale come in caso di decesso di un coniuge (§ 1266 ABGB). Il diritto generato da un contratto successorio rimane intatto a favore del coniuge innocente (§ 1266 ABGB).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
I debiti strettamente correlati al patrimonio coniugale di uso quotidiano o ai risparmi coniugali o che sono collegati alle spese per la vita coniugale vanno inclusi nella divisione (§ 81 para 1 EheG) (§ 83 para 1 EheG). In caso di assenza di accordo tra i coniugi a riguardo, il tribunale può stabilire quale coniuge sia obbligato a pagare i debiti (§ 92 EheG).5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
La divisione avrà luogo principalmente mediante assegnazione di beni. Solo qualora sia impossibile giungere ad un equo risultato applicando detta modalità, il tribunale può ordinare un pagamento compensatorio a favore del coniuge svantaggiato (§ 94 para 1 EheG).Se durante il matrimonio è applicata la separazione legale dei beni, persiste anche alla morte dei uno dei coniugi. Il coniuge sopravvissuto ha diritto alla quota legale del patrimonio e all’eredità legale, con quest’ultima che comprende i beni domestici ed il diritto di continuare a vivere nell’abitazione coniugale (§ 758 ABGB).
Se il coniuge ha concordato una comunione dei beni inter vivos, prima vengono detratti i debiti esistenti dalla comunione dei beni, quindi viene divisa in base alle proporzioni concordate o, in caso di dubbio, a metà. Il coniuge sopravvissuto riceve una metà, mentre l’altra confluisce nel patrimonio del coniuge deceduto.
Le conseguenze della morte di un coniuge in regime di comunione dei beni in caso di morte sono riportate al punto 3.1.
Se il coniuge ha concordato una comunione dei beni inter vivos, prima vengono detratti i debiti esistenti dalla comunione dei beni, quindi viene divisa in base alle proporzioni concordate o, in caso di dubbio, a metà. Il coniuge sopravvissuto riceve una metà, mentre l’altra confluisce nel patrimonio del coniuge deceduto.
Le conseguenze della morte di un coniuge in regime di comunione dei beni in caso di morte sono riportate al punto 3.1.
No.
L’unione registrata si basa sulla Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) ed è riservata alle coppie omosessuali. Secondo il § 27c IPRG, i partner registrati in un contesto transfrontaliero possono scegliere liberamente la legge applicabile. In caso contrario, trova applicazione la legge dello stato in cui l’unione è registrata. Le disposizioni della legge austriaca sul regime dei beni sono applicate anche all’unione registrata (§ 1217 para 2 ABGB). Egualmente applicabili sono la proprietà condominiale comune di cui al § 13 WEG ed il divieto di alienazione e servitù ai sensi del § 364c ABGB. La divisione del patrimonio dei partner di uso quotidiano nonché dei risparmi dei partner hanno luogo ai sensi dei §§ 24-41 EPG, ispirati ai §§ 81-98 EheG.
Non vi sono disposizioni speciali sui diritti di proprietà per convivenze extraconiugali non registrate ed analoga applicazione dei §§ 81et seq EheG sulla divisione della proprietà dopo lo scioglimento del matrimonio è stata respinta in decisioni giudiziarie. Trovano applicazione le disposizioni generali della disciplina delle obbligazioni e della legge sulla proprietà.
Non vi sono disposizioni speciali sui diritti di proprietà per convivenze extraconiugali non registrate ed analoga applicazione dei §§ 81et seq EheG sulla divisione della proprietà dopo lo scioglimento del matrimonio è stata respinta in decisioni giudiziarie. Trovano applicazione le disposizioni generali della disciplina delle obbligazioni e della legge sulla proprietà.
La divisione dei beni dopo un divorzio ai sensi dei §§ 81et seq EheG e §§ 24et seq EPG rientra nelle questioni coniugali non contestate. I tribunali austriaci hanno competenza internazionale su detti procedimenti se un coniuge/partner ha nazionalità austriaca o ha residenza abituale nel paese (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Tanto l’oggetto quanto la giurisdizione locale sono di competenza della pretura (§ 104a JN) del distretto in cui i coniugi hanno l’ultima residenza abituale comune, in via secondaria della pretura della residenza abituale della parte convenuta (§§ 114a para 1 in combinato disposto con 76 para 1 JN). Se un procedimento di divorzio è già pendente dinanzi un tribunale e le udienze di prima istanza non sono ancora state completate, il tribunale è competente anche sulla divisione dei beni coniugali (§§ 114a para 3 in combinato disposto con 76 para 1 JN).