
Coppie in Belgio
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Ai matrimoni contratti fino al 28 gennaio 2019 si applica la legge nazionale belga. Qualora I coniugi non abbiano effettuato alcuna scelta di legge, il regime patrimoniale tra coniugi è disciplinato dalla legge dello Stato sul cui territorio i coniugi hanno stabilito la loro prima residenza abituale dopo la celebrazione del matrimonio. Qualora i coniugi non abbiano un luogo di residenza comune nel medesimo Stato, la legge applicabile è quella dello Stato di cui entrambi i coniugi erano cittadini al momento della celebrazione del matrimonio. Negli altri casi, la legge applicabile è quella dello Stato sul cui territorio è stato celebrato il matrimonio. (Art. 51 del Codice di diritto privato internazionale, in prosieguo Code D.I.P.) Non sono state stipulate convenzioni internazionali che devono essere rispettate in relazione a Paesi specifici.In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.
In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:
- la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune. o, in mancanza,
- la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Articolo 22, paragrafo 3).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Fino al 28 gennaio 2019, i coniugi avevano la possibilità di scegliere la legge applicabile e di indicare uno dei seguenti regimi legali: (i) la legge dello Stato sul cui territorio hanno stabilito la loro prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio; (ii) la legge dello Stato sul cui territorio uno dei due, al momento della scelta, ha stabilito la propria residenza abituale; (iii) la legge dello Stato di cui uno dei due è cittadino al momento della scelta (Art. 49 Code D.I.P.) La scelta deve aver luogo per iscritto ed essere datata e firmata da entrambe le parti (Art. 52, para. 1 in fine Code D.I.P.). Di norma, la scelta ha solo effetti per il futuro, ma è facoltà dei coniugi decidere altrimenti (Art. 50, para. 3 Code D.I.P.).Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Articolo 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23. In Belgio, la scelta della legge deve essere rogata da un notaio in forma di atto autentico (Art. 1392 del Codice Civile, in prosieguo CC).
Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
I coniugi che non hanno stipulato una convenzione matrimoniale sono soggetti, dalla data del loro matrimonio civile, al regime legale che prevede la comunione solo per i beni acquisiti dopo l’inizio del matrimonio. Questo regime divide i beni dei coniugi in tre patrimoni: i due patrimoni separati dei coniugi comprendono tutti i beni di loro proprietà prima del matrimonio e tutti i beni acquisiti per successione o donazione durante il matrimonio o pervenuti in loro sostituzione (Art. 1399 - 1404 CC (Codice Civile). Alcuni beni o diritti restano separati indipendentemente dal momento della loro acquisizione, ad es. gli accessori delle proprietà immobiliari di ciascuno dei coniugi, l’abbigliamento e gli oggetti di uso personale, il diritto a pensione, etc. (per l’elenco completo cfr. Articoli 1400 e 1401 CC). Sono oggetto della comunione di beni tutti i proventi, sia il reddito professionale sia i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, nonché i beni acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio (Art. 1405 CC).2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Tutti i beni di cui non si può dimostrare la proprietà esclusiva di uno dei coniugi saranno considerati beni comuni (Art. 1405 CC)2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
I coniugi possono accludere al contratto matrimoniale un elenco dei beni. L'elenco si applica nel rapporto tra i coniugi fino a prova contraria, ma non è opponibile a terzi. In alcuni casi, la modifica del regime patrimoniale tra coniugi richiede la previa redazione di un inventario.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
Ciascuno dei coniugi può disporre dei propri beni (Art. 1425 CC), eccezion fatta per l'abitazione coniugale che non può essere mai venduta o gravata da ipoteca da uno solo dei coniugi senza il consenso dell'altro (Art. 215, para. 1 CC). I beni della comunione devono essere amministrati nell'interesse della famiglia. Come regola generale vale che uno qualsiasi dei due coniugi può amministrare i beni della comunione. Ad esempio, gli atti di ordinaria amministrazione (quali le azioni connesse con la gestione domestica e l’educazione dei figli) possono esse svolti separatamente dai coniugi. In alcuni casi, è possibile l’amministrazione esclusiva soltanto di uno dei coniugi (ad es. quando uno dei coniugi esercita una professione autonoma - Art. 1417, para. 1 CC). Per altre questioni di maggiore importanza, quali l’accensione di un mutuo ipotecario o la vendita di un immobile, i coniugi devono agire congiuntamente (Art. 1417, para. 2, Art. 1418 e 1419 CC). Se manca il consenso di un coniuge, l’atto giuridico può essere dichiarato invalido (Art. 1422 and 1423 CC).2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Laddove un coniuge può amministrare parti dei beni da solo, l’altro coniuge ha l’obbligo di rispettarne le azioni (Art. 1416 CC). Se i coniugi devono agire congiuntamente, è necessario il consenso dell’altro coniuge (Art. 1417, para. 2 CC). In caso di assenza di tale consenso, il coniuge non consenziente può, in alcuni casi ed entro una determinata scadenza, chiedere una dichiarazione di invalidità dell’atto.2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
I debiti contratti prima del matrimonio ed i debiti derivanti da successioni e donazioni conseguite durante il matrimonio sono separati (Art. 1406 CC). Sono inoltre separati i debiti contratti da uno dei coniugi nell'esclusivo interesse del proprio patrimonio (per un elenco completo cfr. Art. 1407 CC). Sono per esempio considerati comuni i debiti contratti da uno dei coniugi per il mantenimento della famiglia e l'educazione dei figli (per un elenco completo cfr. Art. 1408 CC).Come regola generale, ciascun coniuge risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio (Art. 1409 CC), ma esistono alcune eccezioni a questa regola generale (Art. 1410 - 1412 CC). Un debito contratto da entrambi i coniugi grava sia sul patrimonio separato di ciascun coniuge sia sui beni della comunione (Art. 1413 CC). Anche un debito comune può gravare sia sul patrimonio separato di ciascun coniuge sia sui beni della comunione, anche se con alcune eccezioni (Art. 1414 CC).
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi hanno la possibilità di scegliere un regime patrimoniale per mezzo di una convenzione matrimoniale. Come forme alternative al regime patrimoniale tra coniugi, la legge belga prevede la separazione dei beni e la comunione universale dei beni. Inoltre, i coniugi hanno la possibilità di disciplinare il loro regime patrimoniale a propria discrezione, a condizione che quanto stipulato non sia contrario all’ordine pubblico, al buon costume o al regime legale (Art. 1387 CC).Il regime di separazione dei beni (Art. 1466 - 1469 CC) riconosce solo due patrimoni: il patrimonio di un coniuge ed il patrimonio dell'altro coniuge. Il reddito di ciascuno dei coniugi resta separato, ovvero ciascun coniuge può disporre liberamente delle proprie entrate. Ciò non significa però che i coniugi che hanno optato per la separazione dei beni non possano avere proprietà congiunte. I beni di cui dispongono congiuntamente non sono però "comuni", quanto piuttosto "indivisi". Ciò significa che trovano applicazione le norme di diritto comune relative alla comproprietà (Art. 577-2 CC). Nel regime è anche riconosciuto lo stato specifico dell'abitazione familiare. I coniugi possono optare per un regime di separazione dei beni aggiungendo determinate clausole che ‘correggono’ tale separazione con una qualche forma di solidarietà. Inoltre, i coniugi devono dichiarare espressamente se vogliono, o non vogliono, che le autorità giudiziarie applichino un equo adeguamento in caso di divorzio come conseguenza del fallimento irrimediabile della vita matrimoniale.
Nel regime di comunione universale dei beni (Art. 1453 CC) sussiste virtualmente un'unica proprietà comune. Tutti i beni, indipendentemente dalle modalità di acquisizione, apparterranno sempre ai due coniugi in forma congiunta.
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Il contratto di matrimonio è un contratto solenne. I contratti di matrimonio stipulati prima della celebrazione del matrimonio e relative modifiche (modifica del regime matrimoniale o passaggio ad altro regime) al regime matrimoniale concordato o legale devono essere rogati mediante atto pubblico (Art. 1392 CC).3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Un contratto di matrimonio stipulato prima della celebrazione del matrimonio ha efficacia solo a partire dalla celebrazione del matrimonio stesso (Art. 1391 CC). I coniugi che non hanno stipulato alcun contratto di matrimonio, dalla data del matrimonio civile sono soggetti al regime legale di comunione solo per le proprietà acquisite dopo il matrimonio. Per reciproco accordo, i coniugi possono modificare (rettificare o cambiare) il regime patrimoniale del matrimonio durante il matrimonio mediante atto pubblico. Cfr. 2.1 e 3.4.3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
Per reciproco accordo, i coniugi possono modificare (rettificare o cambiare) il regime patrimoniale del matrimonio durante il matrimonio. La modifica non può essere in contrasto con le norme imperative di legge e non può ledere gli interessi della famiglia o di terzi. Qualora uno dei coniugi ne faccia richiesta, l'atto di modifica del regime patrimoniale è preceduto da un inventario notarile dell'intera proprietà mobiliare e immobiliare e dei debiti dei coniugi. Un inventario notarile è necessario se la modifica del regime patrimoniale comporta la liquidazione del regime precedente (Art. 1394 CC).3.5. Secondo la legge nazionale del vostro Paese, si può dare effetto retroattivo alla convenzione matrimoniale nel caso in cui i coniugi l’abbiano stipulata durante il matrimonio?
Una convenzione matrimoniale contenente una modifica del regime patrimoniale tra coniugi è efficace tra le parti dal momento della conclusione dell'atto autentico e nei confronti di terzi dal momento dell'iscrizione nel registro centrale delle convenzioni matrimoniali, cfr. art. 1395, par. 2 Codice Civile.Non vi è alcun effetto retroattivo della convenzione matrimoniale, né delle modifiche di tale contratto.
È possibile operare una scelta di legge con effetto retroattivo, cfr. articolo 50, paragrafo 3, del codice belga di diritto internazionale privato.
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
In Belgio, i regimi patrimoniali del matrimonio e i contratti di coabitazione legale sono registrati nel registro centrale dei contratti di matrimonio, una banca dati nazionale prevista dalla legge. Il registro digitale è gestito dalla Federazione Reale dei Notai del Belgio.4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Tutti i contratti di matrimonio ed atti di modifica (modifica del regime patrimoniale del matrimonio o passaggio ad altro regime) stipulati a partire dall’1 settembre 2011 e i contratti di coabitazione legale stipulati dopo l’1 settembre 2015, rogati da un notaio belga, sono registrati nel registro centrale. Sono stati inoltre registrati tutti i contratti di matrimonio stipulati tra l’1 settembre 1981 e l’1 settembre 2011, se le parti al contratto erano entrambe in vita. In aggiunta, sono registrate le decisioni giudiziarie contenenti una modifica del regime patrimoniale esistente. Il registro non contiene gli atti in sé, ma solo metadati. Il registro, ad esempio, indica quando i soggetti in questione hanno stipulato un contratto di matrimonio o atto di modifica e che tipo di regime patrimoniale è stato scelto. Sono inoltre registrati i dati delle parti nonché identificato il soggetto che ha rogato l'atto o che lo ha in custodia. L'atto ed il contenuto originale restano invece riservati.4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
I notai di diritto latino, i diplomatici nell’esercizio di una funzione notarile, gli ufficiali giudiziari e i cancellieri di tribunale possono consultare il registro. Possono accedere al registro anche altre autorità pubbliche, ma soltanto se la consultazione è necessaria per lo svolgimento di uno specifico servizio pubblico. Anche le parti al contratto hanno accesso ai dati che li concernono. Le terze parti devono dimostrare un legittimo interesse e l’accesso deve essere richiesto alla Federazione Reale dei Notai del Belgio.4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
In caso di iscrizione nel Registro centrale dei contratti di matrimonio, il contratto è opponibile a terzi.4.5. Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato estero secondo la legge straniera può essere registrata nel vostro Paese? In caso affermativo, secondo quali modalità?
Una convenzione matrimoniale straniera può essere registrata solo se soddisfa i requisiti per il riconoscimento ai sensi del diritto belga ed è iscritta nel verbale di un notaio belga, cfr. art. 1395, par. 3 del codice civile. Questo tipo di procedura si applica esclusivamente per motivi di pubblicazione.5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
Il regime patrimoniale del matrimonio è sciolto e si deve procedere alla liquidazione e ripartizione dei beni della proprietà matrimoniale in base al regime patrimoniale applicabile.Allo scioglimento del regime legale, i beni della comunione confluiscono automaticamente in una proprietà congiunta "post-comunione" soggetta, prima della liquidazione e divisione, alle norme di diritto generale relative alla comproprietà (Art. 577-2 CC) Per la liquidazione e la divisione definitiva della proprietà matrimoniale è necessario definire l'esatta composizione dei tre patrimoni (cfr. domanda 2.1) (Art. 1427 - 1449 CC)
Al momento dello scioglimento del regime di comunione universale dei beni, i beni della comunione confluiscono anch’essi automaticamente in una comproprietà “post-comunione” e, in principio, si ha una divisione in parti uguali.
In caso di scioglimento di un regime di separazione dei beni, si deve procedere semplicemente alla liquidazione/divisione dei beni comuni.
In questo contesto, il Codice Giudiziario prevede norme di legge per una liquidazione/divisione (giudiziaria) (Art. 1205 - 1224 Codice Giudiziario).
Qualora i coniugi abbiamo aggiunto clausole con meccanismi correttivi al loro regime di separazione dei beni o abbiano scelto la possibilità di un equo adeguamento, si applicano tali misure.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Dipende dalla natura dei debiti. Ciascun coniuge è individualmente responsabile per i propri debiti che permangono successivamente alla divisione del patrimonio matrimoniale. I due coniugi sono responsabili congiuntamente per i debiti comuni che permangono successivamente alla divisione del patrimonio matrimoniale (Art. 1439 - 1441 CC).5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Sì, sono stati introdotti alcuni meccanismi compensatori e i coniugi possono definirne le modalità nella loro convenzione matrimoniale (Art. 1431 – 1438 CC).Per quanto attiene al diritto matrimoniale: se il contratto di matrimonio non contiene altre clausole o atto di modifica, i beni della comunione sono ripartiti in parti uguali. Al coniuge sopravvissuto spetta dunque in ogni caso piena proprietà di metà dei beni della comunione.
Per quanto concerne il diritto successorio, la piena proprietà dell’altra metà dei beni della comunione (e della proprietà comune esclusiva tra i coniugi) spetta al coniuge superstite, se non vi sono figli. Se vi sono figli, ad essi spetta la nuda proprietà dell’altra metà. Ciò nonostante, il coniuge superstite ottiene l’usufrutto. E’ anche possibile inserire nella convenzione matrimoniale clausole specifiche per garantire che il coniuge superstite sia favorito dopo il decesso dell’altro coniuge (Art. 1457 - 1460 CC).
Il coniuge superstite è anche specificamente tutelato in relazione al diritto successorio. Pertanto, una quota minima (porzione riservata) dell’eredità spetta obbligatoriamente al coniuge superstite. Tuttavia, il coniuge superstite riceve sempre almeno l’usufrutto di una metà dei beni della successione. Detta metà comprende almeno l’usufrutto della proprietà immobiliare che è servita da residenza comune e dei beni domestici ivi presenti, anche se tale valore supera il valore della metà dell’usufrutto della successione (Art. 745bis e 915bis CC).
Per quanto concerne il diritto successorio, la piena proprietà dell’altra metà dei beni della comunione (e della proprietà comune esclusiva tra i coniugi) spetta al coniuge superstite, se non vi sono figli. Se vi sono figli, ad essi spetta la nuda proprietà dell’altra metà. Ciò nonostante, il coniuge superstite ottiene l’usufrutto. E’ anche possibile inserire nella convenzione matrimoniale clausole specifiche per garantire che il coniuge superstite sia favorito dopo il decesso dell’altro coniuge (Art. 1457 - 1460 CC).
Il coniuge superstite è anche specificamente tutelato in relazione al diritto successorio. Pertanto, una quota minima (porzione riservata) dell’eredità spetta obbligatoriamente al coniuge superstite. Tuttavia, il coniuge superstite riceve sempre almeno l’usufrutto di una metà dei beni della successione. Detta metà comprende almeno l’usufrutto della proprietà immobiliare che è servita da residenza comune e dei beni domestici ivi presenti, anche se tale valore supera il valore della metà dell’usufrutto della successione (Art. 745bis e 915bis CC).
No
Per le unioni registrate (nel diritto belga: cohabitation légale/wettelijke samenwoning), ciascuno dei partner conserva i beni di cui può dimostrare la proprietà. Viene creato un patrimonio indiviso composto dai beni di cui nessuno dei due partner può dimostrare la proprietà (Art. 1478 CC). In caso di unioni libere (nel diritto belga: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), esistono solo i due patrimoni separati dei due partner.
Per ciascun debito contratto da uno dei partner registrati ai fini della coabitazione, l'altro partner è responsabile solidalmente e penalmente (Art. 1477, para. 4 CC). Non è invece così per le unioni libere.
Alla morte di uno dei partner, il partner sopravvissuto di un'unione registrata riceve l'usufrutto dell'immobile che è servito da residenza comune della famiglia, compresi i beni domestici (Art. 745octies CC). Non è invece così per le unioni libere.
I partner registrati e i conviventi de facto possono disciplinare la loro unione per mezzo di un contratto. Ai sensi dell'Articolo 1478 in fine CC, detti contratti devono essere rogati mediante atto notarile.
Per ciascun debito contratto da uno dei partner registrati ai fini della coabitazione, l'altro partner è responsabile solidalmente e penalmente (Art. 1477, para. 4 CC). Non è invece così per le unioni libere.
Alla morte di uno dei partner, il partner sopravvissuto di un'unione registrata riceve l'usufrutto dell'immobile che è servito da residenza comune della famiglia, compresi i beni domestici (Art. 745octies CC). Non è invece così per le unioni libere.
I partner registrati e i conviventi de facto possono disciplinare la loro unione per mezzo di un contratto. Ai sensi dell'Articolo 1478 in fine CC, detti contratti devono essere rogati mediante atto notarile.
Per tutte le azioni legali promosse e le sentenze pronunciate e per tutti gli atti emanati fino al 28 gennaio 2019, i tribunali belgi hanno competenza giurisdizionale internazionale in caso di controversie in materia di regime patrimoniale tra coniugi se i coniugi presentano una domanda congiunta e uno dei coniugi ha la propria residenza abituale in Belgio al momento in cui viene presentata la domanda oppure se l’ultima residenza abituale comune dei coniugi era in Belgio non più di 12 mesi prima della presentazione della domanda, oppure se il coniuge attore aveva la propria residenza abituale in Belgio da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda oppure se entrambi i coniugi hanno nazionalità belga al momento della presentazione della domanda (Art. 5 e 42 Code D.I.P.).
A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.
Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:
Fatti salvi eventuali contenziosi, in Belgio i notai non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge applicabile.
A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.
Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di morte di un coniuge, la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale competente per la successione (Articolo 4).
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, generalmente la giurisdizione è attribuita al tribunale competente a decidere sulla controversia matrimoniale.
- In altri casi, i coniugi possono concordare che la competenza giurisdizionale sia attribuita allo Stato membro la cui legge è applicabile o allo Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio. Tale accordo deve essere stipulato per iscritto, datato e firmato dalle parti. In assenza di un accordo, come principio generale, sono competenti a dirimere qualsiasi questione inerente il regime patrimoniale tra coniugi, salvo in caso di morte di un coniuge o di controversia matrimoniale, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
- della residenza abituale comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; oppure, in mancanza,
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora; oppure, in mancanza,
- della residenza abituale del coniuge convenuto; oppure, in mancanza,
- della cittadinanza comune dei coniugi.
Fatti salvi eventuali contenziosi, in Belgio i notai non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge applicabile.