Coppie in Estonia
Last updated on: 01.01.2024
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Secondo la Normativa in materia di diritto internazionale privato, qualora i coniugi non abbiano fatto alcuna scelta di legge, il diritto applicabile agli effetti generali del matrimonio al momento in cui i coniugi hanno contratto matrimonio sarà applicato ai loro rapporti patrimoniali. Gli effetti generali legali del matrimonio sono definiti in base alla legge del Paese della comune residenza dei coniugi. In assenza di un luogo di residenza comune, trova applicazione la legge del paese di cittadinanza comune. Qualora i coniugi risiedano in stati diversi ed abbiano diversa cittadinanza, gli effetti legali del matrimonio saranno definiti in base alla legge dello Stato della loro ultima residenza comune, purché uno dei coniugi vi risieda ancora. Qualora non sia possibile stabilire quale legge sia applicabile in base ai suddetti criteri, troverà applicazione la legge del Paese col quale i coniugi hanno il collegamento più stretto.Norme diverse, derivanti dagli accordi internazionali (accordi in materia di assistenza giudiziaria) si applicano nel caso in cui entrambi o uno dei coniugi abbiano la cittadinanza di Lettonia, Lituania, Polonia, Russia ed Ucraina o qualora i coniugi risiedano in questi Stati.
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Secondo la legge in materia di diritto internazionale privato, i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali. Possono scegliere fra la legge dello Stato di residenza di uno dei coniugi o la legge nazionale di uno dei coniugi al momento della professio iuris.2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Quando contraggono matrimonio, i coniugi hanno l’obbligo di scegliere il regime patrimoniale del matrimonio. Possono scegliere tra regime di comunione dei beni, regime di comunione degli incrementi patrimoniali o regime di separazione dei beni.Qualora i coniugi non abbiano scelto alcun regime né al momento del matrimonio né mediante la stipula di un accordo patrimoniale tra coniugi, si presume sia applicabile il regime legale di comunione dei beni. Secondo detto regime, i beni acquisiti durante il matrimonio sono considerati oggetto della comunione tra i coniugi. In regime di comunione dei beni, sono considerati beni personali:
- oggetti personali (quali ad es. abbigliamento);
- beni di proprietà di uno dei coniugi prima del matrimonio;
- beni acquisiti durante il matrimonio in seguito ad alienazione a titolo gratuito, anche per donazione o eredità;
- beni acquisiti sulla base di un diritto attinente ai beni personali o in cambio di beni personali
La divisione del patrimonio comune è possibile solo alla cessazione del regime di comunione dei beni (per decesso di uno dei coniugi, divorzio o stipula di accordo patrimoniale tra i coniugi che stabilisca un regime diverso). Nei regimi di comunione degli incrementi e di separazione dei beni non vi è alcuna comunione di beni tra i coniugi.
(Normativa estone in materia di diritto di famiglia)
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Nel regime di comunione dei beni, i beni saranno ritenuti oggetto della comunione a meno che i coniugi non siano in grado di dimostrare il contrario.2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Un inventario dei beni non deve essere stilato nei regimi di comunione e separazione dei beni, mentre invece è previsto nel regime di comunione degli incrementi (cfr. 5.3).2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
Nel regime di comunione dei beni, i coniugi esercitano i diritti e gli obblighi legati ai beni in comunione in forma congiunta o con il consenso dell'altro coniuge. Per i negozi relativi a proprietà mobiliari o a diritti che rientrano nella comunione tra i coniugi, il consenso dell'altro coniuge è presunto (non lo è invece per gli atti negoziali di carattere immobiliare). Un coniuge può porre in essere atti negoziali aventi per oggetto i beni della comunione per soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia in maniera autonoma e senza il consenso dell'altro coniuge.Un contratto avente per oggetto immobili in comunione posto in essere senza il consenso dell'altro coniuge è nullo.
Un coniuge amministra i propri beni separati in forma autonoma e a proprie spese e non è richiesto il consenso dell’altro coniuge. Un coniuge può alienare un’abitazione che costituisce un suo bene personale ed è usata come alloggio della famiglia o è utilizzata separatamente dal coniuge non proprietario e può concederne l’uso a un terzo o risolvere il rapporto giuridico sul quale tale utilizzo è basato unicamente con il consenso dell’altro coniuge, a condizione che la proprietà dell’abitazione sia stata acquisita dopo lo 01/01/2015. Un negozio stipulato senza il consenso dell’altro coniuge è nullo. Ciò non si applica alle abitazioni acquisite prima del 01/01/2015.
Nel regime di comunione degli incrementi patrimoniali, i beni appartenenti ad un coniuge sono di sua esclusiva proprietà e può disporne in forma autonoma (senza il consenso dell'altro coniuge) solo il coniuge proprietario, indipendentemente se il bene sia stato acquisito prima o durante il matrimonio. Per i negozi relativi all'abitazione usata come alloggio della famiglia o usata dal coniuge non proprietario, è però necessario il consenso di quest'ultimo. Qualora un tale contratto sia stato stipulato senza il consenso del coniuge non proprietario esso è nullo, e l’altro coniuge ha il diritto di avviare un’azione legale verso terzi per invalidità dell’alienazione.
Ciascun coniuge amministra i propri beni in forma autonoma ed a proprie spese.
Nel regime di separazione dei beni, per quanto concerne i rapporti patrimoniali, i coniugi sono trattati come se non fossero sposati e ciascun coniuge amministra e dispone dei propri beni in forma autonoma ed a proprie spese.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, le transazioni concluse da un coniuge per la gestione domestica comune, nell'interesse dei figli o per coprire altre esigenze ordinarie della famiglia danno vita ad un'obbligazione solidale dei coniugi (ad esempio, se un coniuge accende un prestito nell'interesse della famiglia, l'altro coniuge è solidalmente obbligato). L'importo della transazione non può superare un livello proporzionato alle condizioni di vita dei coniugi.2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
Indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, un coniuge sarà responsabile per le obbligazioni contratte dall'altro coniuge soltanto nella misura in cui l'altro può rappresentare o vincolare il coniuge con il proprio atto.Nel regime di comunione dei beni, i coniugi sono pienamente responsabili nei confronti di terzi con i propri beni personali e in comunione per quanto concerne:
- obbligazioni che ciascun coniuge ha contratto per soddisfare le esigenze della famiglia;
- adempimento delle obbligazioni solidali assunte dall'altro coniuge;
- obbligazioni in cui un coniuge ha concordato con terzi di essere responsabile sia con i propri beni personali che coi beni in comunione (è necessario il consenso dell'altro coniuge).
Nei riguardi delle altre obbligazioni, ciascun coniuge è responsabile con i propri beni personali e metà dei beni in comunione (la propria quota). Un creditore può chiedere la divisione dei beni in comunione se è dimostrato che i beni personali del coniuge debitore non sono sufficienti per assolvere le obbligazioni.
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I regimi patrimoniali di comunione dei beni, comunione degli incrementi patrimoniali e separazione dei beni possono essere cambiati per un numero illimitato di volte durante il matrimonio stipulando un accordo patrimoniale tra coniugi.Indipendentemente dal regime patrimoniale del matrimonio, con un accordo patrimoniale, i coniugi possono:
- porre fine al regime patrimoniale scelto al momento della celebrazione del matrimonio, o con l’accordo patrimoniale tra coniugi;
- scegliere un diverso regime patrimoniale previsto dalla legge;
- modificare il regime patrimoniale scelto, nei casi previsti dalla legge.
- specificare la legge applicabile al loro rapporto patrimoniale qualora i coniugi risiedano in Paesi diversi o abbiano diversa cittadinanza.
In caso di regime di comunione dei beni, con un accordo patrimoniale tra coniugi è possibile concordare:
- che singoli elementi patrimoniali o determinate tipologie di beni possano essere dichiarati beni in comunione o beni personali;
- che non trovano applicazione i limiti imposti dalla legge per i negozi relativi all’abitazione familiare o ad un’abitazione usata in forma autonoma da uno solo dei coniugi (cfr. 2.4);
- che il diritto di amministrare i beni oggetto di comunione può essere affidato ad un solo coniuge.
- che il consenso di un coniuge non è necessario per gli atti negoziali posti in essere nel contesto dell’attività economica indipendente dell'altro coniuge.
In caso di regime di comunione degli incrementi patrimoniali, con un accordo patrimoniale tra coniugi è possibile concordare:
- che non trovano applicazione i limiti imposti dalla legge per i negozi relativi all'abitazione familiare o ad un'abitazione usata in forma autonoma da uno solo dei coniugi (cfr. 2.4);
- che l'entità ed il calcolo dei patrimoni fissi sono determinati in maniera diversa da come disposto per legge (cfr. 5.3).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
I coniugi devono stipulare l’accordo patrimoniale personalmente e l’accordo deve essere redatto e autenticato da un notaio.3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Un accordo patrimoniale tra coniugi può essere stipulato prima o durante il matrimonio (in quest'ultimo caso entra in vigore quando concluso). Se concluso prima del matrimonio, entra in vigore nel giorno in cui il matrimonio è celebrato.3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi sono liberi di modificare il loro accordo patrimoniale.3.5. Secondo la legge nazionale del vostro Paese, si può dare effetto retroattivo alla convenzione matrimoniale nel caso in cui i coniugi l’abbiano stipulata durante il matrimonio?
Ai sensi del diritto estone, i coniugi possono prevedere nella convenzione matrimoniale la sua efficacia retroattiva, ma tale contratto è valido valido solo tra di loro e non ha efficacia verso terzi.Qualora alla celebrazione del matrimonio i coniugi scelgano il regime di comunione degli incrementi patrimoniali o il regime di separazione dei beni, l'ufficiale di stato civile o il notaio che celebra il matrimonio presenteranno domanda per l’iscrizione del regime nel registro dei regimi matrimoniali.
Qualora i futuri coniugi non scelgano alcun regime patrimoniale nella richiesta di celebrazione del matrimonio e non stipulino alcun accordo patrimoniale, ai loro rapporti patrimoniali si applicano le disposizioni concernenti la comunione dei beni a partire dalla data di celebrazione del matrimonio e non viene effettuata alcuna iscrizione nel registro dei beni matrimoniali.
Qualora i coniugi stipulino un accordo patrimoniale, le sue previsioni sono immesse nel registro dei beni matrimoniali su richiesta di almeno un coniuge sulla base di una domanda autenticata da un notaio.
Qualora il regime di comunione dei beni o di comunione degli incrementi patrimoniali sia annullato dal tribunale, il tribunale invia copia della sua decisione alla Camera dei Notai per l’inserimento nel registro dei beni matrimoniali.
(Normativa estone sul registro dei beni matrimoniali)
I documenti che costituiscono i motivi della registrazione vengono conservati nel file di registro (accordi patrimoniali tra i coniugi, decisioni giudiziarie, domande di registrazione, etc.).
Si presume abbiano un interesse giustificato i coniugi, i notai, gli ufficiali giudiziari, i curatori fallimentari, i tribunali e le autorità con poteri di vigilanza
Le informazioni contenute nel registro dei beni matrimoniali possono essere consultate presso gli studi notarili e sul pertinente sito web. Per l’accesso alle informazioni contenute nel registro dei beni matrimoniali da uno studio notarile viene corrisposta una tariffa ai sensi della Legge sugli onorari notarili.
Qualora i futuri coniugi non scelgano alcun regime patrimoniale nella richiesta di celebrazione del matrimonio e non stipulino alcun accordo patrimoniale, ai loro rapporti patrimoniali si applicano le disposizioni concernenti la comunione dei beni a partire dalla data di celebrazione del matrimonio e non viene effettuata alcuna iscrizione nel registro dei beni matrimoniali.
Qualora i coniugi stipulino un accordo patrimoniale, le sue previsioni sono immesse nel registro dei beni matrimoniali su richiesta di almeno un coniuge sulla base di una domanda autenticata da un notaio.
Qualora il regime di comunione dei beni o di comunione degli incrementi patrimoniali sia annullato dal tribunale, il tribunale invia copia della sua decisione alla Camera dei Notai per l’inserimento nel registro dei beni matrimoniali.
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
La Repubblica di Estonia dispone di un registro dei beni matrimoniali tenuto dalla Camera dei Notai.(Normativa estone sul registro dei beni matrimoniali)
4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
La scheda di registro contiene le seguenti informazioni: dati personali dei coniugi, regime patrimoniale, modifiche ai diritti di proprietà dei coniugi, cancellazioni o modifiche di alcuni dati, nonché l'eventuale applicazione di legge estone o estera ai diritti di proprietà dei coniugi e i dati relativi all’accordo patrimoniale tra i coniugi.I documenti che costituiscono i motivi della registrazione vengono conservati nel file di registro (accordi patrimoniali tra i coniugi, decisioni giudiziarie, domande di registrazione, etc.).
4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Chiunque può accedere alle informazioni inserite in una scheda del registro dei beni matrimoniali e ottenere una copia stampata. L’accesso ai file di registro e la stampa dei documenti contenuti nei file possono essere concessi unicamente sulla base di un interesse giustificato.Si presume abbiano un interesse giustificato i coniugi, i notai, gli ufficiali giudiziari, i curatori fallimentari, i tribunali e le autorità con poteri di vigilanza
Le informazioni contenute nel registro dei beni matrimoniali possono essere consultate presso gli studi notarili e sul pertinente sito web. Per l’accesso alle informazioni contenute nel registro dei beni matrimoniali da uno studio notarile viene corrisposta una tariffa ai sensi della Legge sugli onorari notarili.
4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Qualora i coniugi apportino modifiche o pongano fine al proprio regime di comunione dei beni o al proprio regime patrimoniale (cfr. 3.1), l'atto avrà effetto legale nei confronti di terzi solo se le modifiche sono state iscritte nel registro dei beni matrimoniali o se i terzi sono a conoscenza dell’accordo patrimoniale.4.5. Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato estero secondo la legge straniera può essere registrata nel vostro Paese? In caso affermativo, secondo quali modalità?
Sì, una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato straniero può essere registrata nel registro dei beni coniugali estone. Al fine di iscrivere la convenzione matrimoniale stipulata all’estero nel registro dei beni coniugali, i coniugi presentano una domanda scritta o una domanda firmata digitalmente davanti a un notaio (regolamento notarile §451, paragrafo 3). I documenti non in estone devono essere presentati unitamente alla traduzione estone fatta da un traduttore giurato (legge sul registro delle proprietà immobiliari, paragrafo 8, paragrafo 2).5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
In caso di regime di comunione dei beni, i beni oggetto della comunione sono divisi tra i coniugi in base alle disposizioni sullo scioglimento della comunione. Secondo la normativa sul diritto di proprietà, quando termina la comproprietà, i beni sono divisi in base ad un accordo tra i comproprietari. Se non è raggiunto alcun accordo, il tribunale emetterà una decisione.La divisione della comunione è possibile solo alla cessazione del regime di comunione dei beni (per decesso di uno dei coniugi, divorzio o stipula di un accordo patrimoniale tra i coniugi che stabilisca regime diverso). I beni che non sono stati divisi si presumono beni in comunione dei coniugi finché non divisi.
Nei regimi di comunione degli incrementi patrimoniali e di separazione dei beni non vi sono beni in comunione tra i coniugi per cui non vi è alcuna divisione.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Trovano applicazione le stesse norme descritte ai punti 2.5 e 2.6.5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Indipendentemente dal regime patrimoniale applicato, qualora un coniuge effettui per la famiglia spese in danaro superiori a quelle effettuate dall’altro coniuge, si presume che il coniuge non abbia diritto di richiedere compensazione per la misura in cui ha contribuito in più rispetto all'altro coniuge.In regime di comunione dei beni, qualora un coniuge autorizzato ad amministrare i beni della comunione usi detti beni nell'interesse dei propri beni personali, dovrà compensare il valore dei beni usati. La compensazione sarà considerata parte dei beni della comunione. Qualora un coniuge usi i propri beni personali nell'interesse dei beni della comunione, può richiedere che il relativo valore sia compensato dai beni della comunione.
Nel regime di comunione degli incrementi, alla cessazione del regime patrimoniale un coniuge ha il diritto di chiedere perequazione e compensazione in danaro. Il regime di comunione degli incrementi cessa alla morte di uno dei coniugi, per divorzio o per stipula di un accordo patrimoniale tra i coniugi che impone un diverso regime patrimoniale o per decisione giudiziaria su richiesta di uno dei coniugi.
La parte dei beni di ciascun coniuge aumentata durante il regime di comunione degli incrementi (beni acquisiti) è compensata.
Al fine di stabilire in che misura i beni siano soggetti a compensazione, viene stilato un inventario dei patrimoni di proprietà di ciascun coniuge che riporta tutti i beni dei coniugi (patrimoni totali) e che mostra i beni di entrambi i coniugi al momento del matrimonio o dell'inizio del regime patrimoniale (patrimoni fissi), i beni dei due coniugi acquisiti entro la fine del matrimonio o del regime patrimoniale (patrimoni acquisiti) ed il valore di detti patrimoni.
Non saranno oggetto di compensazione:
- beni di proprietà di uno dei coniugi prima del matrimonio;
- beni acquisiti a titolo gratuito durante il matrimonio (donazione o eredità);
- diritti derivanti ad un coniuge a motivo di problema di salute o infortunio fisico e sulla base di assicurazione previdenziale obbligatoria e statale;
- patrimoni acquisiti con lo scambio di patrimoni non soggetti a compensazione.
Nel regime di separazione dei beni, ai fini del loro rapporto patrimoniale i coniugi sono considerati come se non fossero sposati. Pertanto, un coniuge può ricorrere solo a domande di indennizzo generiche (arricchimento senza causa, risarcimento danni).
In caso di legittima successione, il coniuge sopravvissuto eredita insieme con i parenti del coniuge deceduto e la sua quota dipende dal grado di parentela dei soggetti legittimati all'eredità (ai fini della successione si distinguono tre gradi di parentela).
Se il coniuge sopravvissuto eredita insieme con gli eredi di primo grado (figli), è legittimato ad una quota uguale ai figli, ma non riceve meno di un quarto dell'immobile.
Se il coniuge sopravvissuto eredita insieme con gli eredi di secondo grado (parenti del deceduto e loro discendenti, ovvero fratelli e sorelle del deceduto), è legittimato a ricevere metà dell'immobile. Se il coniuge sopravvissuto concorre con gli eredi di secondo grado, è legittimato a ricevere anche un'ulteriore quota preferenziale dell'immobile (i beni domestici dell'abitazione condivisa).
Se non vi sono parenti di primo o secondo grado, il coniuge sopravvissuto eredita l'intero immobile.
Oltre alla quota dell'immobile, il coniuge sopravvissuto ha diritto a richiedere diritto d'uso dell'immobile che è servito da abitazione condivisa.
Se il coniuge sopravvissuto eredita insieme con gli eredi di primo grado (figli), è legittimato ad una quota uguale ai figli, ma non riceve meno di un quarto dell'immobile.
Se il coniuge sopravvissuto eredita insieme con gli eredi di secondo grado (parenti del deceduto e loro discendenti, ovvero fratelli e sorelle del deceduto), è legittimato a ricevere metà dell'immobile. Se il coniuge sopravvissuto concorre con gli eredi di secondo grado, è legittimato a ricevere anche un'ulteriore quota preferenziale dell'immobile (i beni domestici dell'abitazione condivisa).
Se non vi sono parenti di primo o secondo grado, il coniuge sopravvissuto eredita l'intero immobile.
Oltre alla quota dell'immobile, il coniuge sopravvissuto ha diritto a richiedere diritto d'uso dell'immobile che è servito da abitazione condivisa.
No
In base alle modifiche della legge sul diritto internazionale privato entrate in vigore il 01.01.2024, i diritti di proprietà dei partner registrati sono disciplinati dalla legge che hanno scelto.
I partner registrati possono scegliere la legge applicabile, a condizione che la legge scelta riconosca i diritti di proprietà dell'unione registrata. In tal caso, i partner registrati possono scegliere la legge del Paese di residenza di un partner registrato, la legge del Paese di nazionalità di un partner registrato o la legge del Paese di registrazione dell'unione registrata.
Se i partner registrati non hanno scelto la legge applicabile, i loro diritti patrimoniali sono disciplinati dalla legge applicabile agli effetti giuridici generali dell'unione registrata. Gli effetti giuridici generali dell'unione registrata, ad eccezione del diritto di comunicazione del partner registrato e del diritto di adottare alle condizioni previste dalla Legge sull'unione registrata, sono determinati dalla legge dello Stato di registrazione dell'unione registrata. Se i dati relativi alle unioni registrate sono iscritti in un registro in più Stati, per gli effetti giuridici generali delle unioni registrate si applica la legge dello Stato che ha iscritto per ultimo i dati nel registro. La legge dello Stato di cui alla frase precedente si applica in modo prospettico a partire dal momento dell'iscrizione dei dati nel registro.
Con la stipula di un contratto di unione registrata, i partner registrati sono tenuti a sostenersi e mantenersi reciprocamente. I partner registrati hanno uguali diritti e doveri l'uno nei confronti dell'altro. Organizzano insieme la loro convivenza tenendo conto del benessere dell'altro e si assumono ciascuno le proprie responsabilità relative alla convivenza nei confronti dell'altro.
Al momento della stipula del contratto di unione registrata, i partner registrati scelgono di comune accordo un rapporto di proprietà. I tipi di rapporti patrimoniali sono previsti dalla Legge sul diritto di famiglia e sono gli stessi delle coppie sposate.
I conviventi non sposati che non hanno registrato la loro unione possono utilizzare altri mezzi giuridici al di fuori del diritto di famiglia: possono costituire società in base al diritto delle obbligazioni (l'applicazione dei contratti impliciti è limitata solo ai beni mobili), acquisire la proprietà comune dei beni in base al diritto di proprietà, fare testamento in base al diritto delle successioni, ecc.
I partner registrati possono scegliere la legge applicabile, a condizione che la legge scelta riconosca i diritti di proprietà dell'unione registrata. In tal caso, i partner registrati possono scegliere la legge del Paese di residenza di un partner registrato, la legge del Paese di nazionalità di un partner registrato o la legge del Paese di registrazione dell'unione registrata.
Se i partner registrati non hanno scelto la legge applicabile, i loro diritti patrimoniali sono disciplinati dalla legge applicabile agli effetti giuridici generali dell'unione registrata. Gli effetti giuridici generali dell'unione registrata, ad eccezione del diritto di comunicazione del partner registrato e del diritto di adottare alle condizioni previste dalla Legge sull'unione registrata, sono determinati dalla legge dello Stato di registrazione dell'unione registrata. Se i dati relativi alle unioni registrate sono iscritti in un registro in più Stati, per gli effetti giuridici generali delle unioni registrate si applica la legge dello Stato che ha iscritto per ultimo i dati nel registro. La legge dello Stato di cui alla frase precedente si applica in modo prospettico a partire dal momento dell'iscrizione dei dati nel registro.
Con la stipula di un contratto di unione registrata, i partner registrati sono tenuti a sostenersi e mantenersi reciprocamente. I partner registrati hanno uguali diritti e doveri l'uno nei confronti dell'altro. Organizzano insieme la loro convivenza tenendo conto del benessere dell'altro e si assumono ciascuno le proprie responsabilità relative alla convivenza nei confronti dell'altro.
Al momento della stipula del contratto di unione registrata, i partner registrati scelgono di comune accordo un rapporto di proprietà. I tipi di rapporti patrimoniali sono previsti dalla Legge sul diritto di famiglia e sono gli stessi delle coppie sposate.
I conviventi non sposati che non hanno registrato la loro unione possono utilizzare altri mezzi giuridici al di fuori del diritto di famiglia: possono costituire società in base al diritto delle obbligazioni (l'applicazione dei contratti impliciti è limitata solo ai beni mobili), acquisire la proprietà comune dei beni in base al diritto di proprietà, fare testamento in base al diritto delle successioni, ecc.
Secondo il Codice di Procedura Civile estone, una questione è di competenza di un tribunale estone se il tribunale può decidere della questione ai sensi delle disposizioni in materia di competenza o sulla base di un accordo sulla competenza giurisdizionale, se non diversamente disposto per legge o accordo internazionale. Nei casi prescritti dalla legge, le parti posso stipulare un accordo in materia di competenza giurisdizionale. Un accordo sulla competenza giurisdizionale può includere l'accordo circa la decisione di una controversia in un foro specifico.
Per le questioni legali attinenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi è possibile rivolgersi a un notaio.
Per le questioni legali attinenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi è possibile rivolgersi a un notaio.