Coppie in Germania
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Ai matrimoni contratti fino al 28 gennaio 2019 si applica la legge nazionale tedesca. In mancanza della scelta della legge, prevale la legge nazionale comune dei coniugi al momento del matrimonio. In caso di cittadinanza diversa dei coniugi, si applica la legge dello Stato di residenza comune. In alternativa, gli effetti del matrimonio sono soggetti alla legge del paese con cui i coniugi hanno un collegamento più stretto (articolo 15, paragrafo 1 EGBGB [atto introduttivo al codice civile tedesco] unitamente all'articolo 14, paragrafi 1, 1-3 EGBGB).L'articolo 16, paragrafo 1 EGBGB contiene una disposizione riguardante la protezione dei terze in buona fede e che fanno legittimamente affidamento sull'applicazione del regime patrimoniale tedesco, in assenza di registrazioni nel registro dei regimi patrimoniali matrimoniali.
Il trattato di amicizia tedesco-iraniano del 17 febbraio 1929 prevede l'applicazione della rispettiva legge nazionale per i coniugi iraniani in Germania e i coniugi tedeschi in Iran (cfr. protocollo finale relativo all'articolo 8, paragrafo 3 del trattato). Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 EGBGB, si applicano le disposizioni della legge sul regime patrimoniale di sfollati e rifugiati (tedeschi).
In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.
In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:
- la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune. o, in mancanza,
- la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Articolo 22, paragrafo 3).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Fino al 28 gennaio 2019, in linea di principio, la legge tedesca consente la scelta della legge applicabile, seppur limitata a determinati sistemi giuridici. Ad esempio, è possibile scegliere la legge di uno Stato se uno dei coniugi ne è cittadino o vi risiede abitualmente, oppure, in riferimento al solo patrimonio immobiliare, può essere scelta la legge del luogo in cui esso è situato (articolo 15, paragrafo 2 EGBGB). La scelta della legge deve avvenire mediante atto pubblico. Esclusivamente nel caso in cui tale scelta sia effettuata all'estero, è sufficiente soddisfare i requisiti formali applicabili alle convenzioni matrimoniali imposti dalle legge scelta o dalla legge del luogo in cui la scelta avviene (articolo 14, paragrafo 4 EGBGB e articolo 15, paragrafo 3 EGBGB).Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Art. 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23. I coniugi possono organizzare i rapporti patrimoniali tra loro mediante contratto (convenzione matrimoniale). La convenzione matrimoniale deve essere registrata da un notaio ed è necessaria la presenza di entrambe le parti (Articoli 1408,1410 BGB).
Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.