Coppie in Grecia
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Il regime patrimoniale dei coniugi è disciplinato dalla legge applicata ai loro rapporti personali subito dopo la celebrazione del matrimonio (articoli 14 e 15 del codice civile ellenico, d'ora in avanti CCE), segnatamente nel seguente ordine: 1. la legge dello Stato dell’ultima cittadinanza comune dei coniugi durante il matrimonio, qualora uno di essi l'abbia mantenuta 2. in assenza di ciò, la legge dello Stato di ultima residenza abituale comune durante il matrimonio e 3. in assenza di ciò, la legge con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
I coniugi non possono scegliere la legge applicabile al loro patrimonio per mezzo di una convenzione. La convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 in materia non è stata ratificata dalla Grecia, pertanto si applicano le norme greche di diritto privato internazionale ex lege.2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Sono previsti due sistemi di regolamentazione del regime patrimoniale dei coniugi:Il sistema della separazione dei beni/partecipazione agli acquisti (articoli 1397-1402 CCE):
questo sistema si applica se i coniugi non hanno stipulato una convenzione. Esso prevede una norma (articolo 1397 CCE) in base a cui il patrimonio individuale dei coniugi rimane inalterato a seguito del matrimonio. I beni di cui i coniugi erano titolari prima del matrimonio e quelli acquistati successivamente rimangono di loro esclusiva proprietà e i coniugi risultano individualmente responsabili dei debiti ad essi relativi. In caso di scioglimento del matrimonio, tuttavia, ciascun coniuge ha diritto di partecipare all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge avvenuto in seguito alla celebrazione del matrimonio qualora vi abbia contribuito (cfr. punto 5.1).
Il sistema della comunione dei beni (articoli 1403-1415 CCE):
tale sistema, per niente diffuso, implica la scelta dei coniugi di stabilire una comunione secondo cui a ognuno di essi spetta una quota uguale del patrimonio dell'altro, senza però il diritto di disporre di tale quota. Beni interessati dal sistema della comunione dei beni (articolo 1405 CCE): laddove la convenzione non contenga alcuna disposizione sull'estensione della comunione, tale regime interessa tutti i beni acquistati da ciascun coniuge a titolo oneroso durante il matrimonio, salvo il reddito derivante dai beni di cui era titolare il coniuge prima del matrimonio. La comunione non include quanto segue, anche se acquisito a titolo oneroso:
- i beni dei coniugi destinati esclusivamente all'uso personale o allo svolgimento della professione e relativi accessori,
- Crediti specificati negli articoli 464 e 465 CCE (diritti non delegabili o separabili dal soggetto a cui sono strettamente connessi per loro natura o diritti per cui è stata concordata l'indelegabilità) e
- La proprietà intellettuale.
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Si presume che i beni siano parte integrante della comunione in assenza di prove contrarie.2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
- Ai sensi del regime di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, ciascun coniuge è responsabile della amministrazione e disposizione dei suoi beni. Tuttavia, uno dei coniugi può concedere all'altro il potere di amministrare i suoi beni personali senza la responsabilità o l'obbligo di consegnare il reddito derivante dalla amministrazione di tali beni, salvo diversamente concordato. Tale reddito viene considerato parte dell'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle esigenze familiari (articolo 1399 CCE).
- Ai sensi del regime di comunione, i coniugi devono concordare chi sia il responsabile della amministrazione dei beni comuni e l'avente diritto a disporne, come pure l'eventualità di un diritto di consenso laddove si stabilisca che la amministrazione dei beni spetta a un coniuge.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Ai sensi di entrambi i regimi, in linea di principio, i negozi giuridici conclusi da un coniuge sono vincolanti solo per quest'ultimo. Tuttavia, nel caso della comunione, in relazione ai debiti contratti da un coniuge durante il matrimonio per la gestione della comunione e il soddisfacimento delle esigenze familiari, il coniuge non debitore risulta sussidiariamente responsabile (cfr. punto 2.6.b).2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
- Ai sensi del regime di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, la responsabilità spetta solo al coniuge che contrae i debiti durante il matrimonio. I creditori possono rivalersi solo sui beni personali del coniuge debitore.
- Ai sensi del regime della comunione, la responsabilità dei debiti contratti durante il matrimonio relativi alla gestione del patrimonio comune e alle esigenze familiari spetta al coniuge debitore e i creditori possono rivalersi sul suo patrimonio personale e sulla comunione (e, qualora essa non sia sufficiente, sul patrimonio personale del coniuge non debitore fino alla metà di quanto dovuto, articolo 1410 CCE). In caso di debiti personali e debiti estranei al potere di gestione della comunione del coniuge debitore, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale di quest'ultimo e, solo qualora questo sia insufficiente, sulla comunione, sebbene al massimo fino alla metà del suo valore (articoli 1408-1409 CCE).
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi possono regolare il proprio regime patrimoniale per mezzo di una convenzione con cui scelgono il regime della comunione applicabile, purché in tale convenzione siano fatte salve le norme cogenti. Detta convenzione può disciplinare i dettagli relativi all'estensione della comunione, le modalità di amministrazione, la sua scadenza e via dicendo. La convenzione non può fare riferimento a consuetudini e leggi non vigenti o a leggi straniere.3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
I requisiti formali per l'adozione del regime della comunione sono: a) la convenzione deve essere stipulata per atto pubblico e b) deve essere inserita in un registro pubblico speciale concepito a tale scopo (articolo 1403(2) CCE). I coniugi interessati alla stesura di tale convenzione devono rivolgersi a un notaio.3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione può essere stipulata sia prima che dopo il matrimonio e diviene effettiva al momento della registrazione nel registro pubblico speciale.3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi sono liberi di modificare la convenzione esistente ai sensi delle condizioni descritte al punto 3.2.4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
L'articolo 1403(2) CCE prevede la registrazione della convenzione in un registro pubblico speciale affinché sia opponibile ai terzi.4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
L'atto pubblico con cui i coniugi scelgono il regime della comunione viene inserito nel registro insieme a tutti gli aspetti rilevanti, quali nomi, estensione del regime di comunione e informazioni sulla cessazione.4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Tale registro pubblico è accessibile da chiunque abbia un interesse legittimo.4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
La convenzione diviene effettiva ed è opponibile ai terzi dal momento della iscrizione nel registro pubblico speciale (articolo 1403 CCE).5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
- Qualora allo scioglimento del matrimonio risulti applicabile il sistema di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, ciascun coniuge ha diritto a partecipare all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge avvenuto in seguito alla celebrazione del matrimonio, qualora vi abbia contribuito. Tale contributo ammonta a un terzo dell'incremento, salvo diversamente dimostrato. Lo stesso dicasi in caso di separazione dei coniugi superiore a tre anni. I beni acquistati da un coniuge per donazione, legato o eredità non sono considerati parte dell'incremento del suo patrimonio (articolo 1400 CCE).
- In presenza del regime di comunione, il divorzio ne provoca lo scioglimento e la divisione di eventuali beni comuni esistenti. Salvo diversamente concordato, la divisione dei beni comuni è disciplinata ai sensi delle disposizioni sulla cessazione dei diritti comuni e la distribuzione dei beni comuni ai sensi degli articoli 795 e successivi CCE, nonché dalle disposizioni del codice di procedura civile ellenico sulla distribuzione dei beni comuni. I beni in comunione sono divisi in base ai termini di un contratto o, in caso di disaccordo, dall’autorità giudiziaria (articoli 1414, 798-799 CCE). Ciascun coniuge ha diritto di ricevere metà del patrimonio comune. Tale diritto di divisione non è soggetto a prescrizione.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
- Ai sensi del regime di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, il coniuge debitore rimane responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio e ne risponde con i propri beni personali.
- Anche ai sensi del regime di comunione dei beni, il coniuge debitore rimane responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio. Tuttavia, in caso di debiti contratti dal coniuge debitore durante il matrimonio relativi alle gestione dei beni comuni e alle esigenze familiari, i diritti in rem dei creditori sui beni comuni non vengono alterati dalla distribuzione di quest'ultimi a seguito dello scioglimento del sistema di comunione dei beni (articolo 803 CCE).
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Non sussiste l'obbligo di un pagamento compensativo. Tuttavia, è possibile richiederlo mediante le disposizioni sull'arricchimento ingiustificato.- Ai sensi del sistema di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, il coniuge superstite eredita almeno una parte del patrimonio del coniuge defunto ai sensi della sucessione testamentaria o della successione intestata (successione legittima). In base a queste ultime, il coniuge riceve un quarto del patrimonio in presenza di figli. In caso contrario, egli eredita metà del patrimonio in forma congiunta con i fratelli o i figli di costoro, i suoi genitori o, in loro assenza, nonni, zii e cugini di primo grado. In assenza di parenti, il coniuge eredita l'intero patrimonio (articoli 1820-1821 CCE). A prescindere da quanto disposto nel testamento dal defunto, il coniuge superstite ha diritto alla sua quota legale del patrimonio che ammonta a metà della quota spettante nella successione intestata (successione legittima).
- Ai sensi del sistema di comunione dei beni, in caso di decesso di un coniuge il regime viene sciolto e il coniuge superstite riceve la rispettiva quota dei beni comuni. Inoltre, egli eredita parte della quota di beni comuni e del patrimonio personale del coniuge defunto ai sensi delle disposizioni del testamento o delle disposizioni sulla successione legittima secondo le modalità sopraccitate. Affinché il coniuge superstite erediti ai sensi di quanto descritto, il coniuge defunto non deve aver presentato istanza di divorzio prima del suo decesso (articolo 1822 CCE).
No
La legge 3719/2008 ha introdotto il concetto di "accordo di libera unione" che può essere stipulato solo da adulti eterosessuali. Gli articoli da 1 a 13 stabiliscono le condizioni e le formalità per la stesura e lo scioglimento di tale accordo e disciplinano i rapporti patrimoniali dei conviventi, le questioni relative agli alimenti e alle cure genitoriali, oltre a sancire i diritti ereditari derivanti da tale accordo. Simili accordi devono essere redatti nella forma di atto pubblico.
L'articolo 6 della legge garantisce specificamente le seguenti opzioni:
L'articolo 6 della legge garantisce specificamente le seguenti opzioni:
- Se i conviventi non includono alcuna disposizione speciale nell'accordo di libera unione, per tutta la durata dell'accordo essi rimangono soggetti al regime di separazione dei beni sia per i beni acquistati prima dell'accordo che per quelli acquistati successivamente,
- oppure i conviventi possono stabilire nell'accordo di libera unione che qualsiasi bene acquisito successivamente per tutta la durata dell'accordo appartiene a entrambi in misura uguale, oppure
- i conviventi possono stabilire nell'accordo che, se l’accordo in parola terminasse, ciascuna parte avrebbe diritto ai beni acquistati durante il periodo di validità dell'accordo qualora abbia contribuito al loro acquisto. Tale diritto non può essere avanzato, assegnato o ereditato dagli eredi del beneficiario, ma può essere avanzato nei confronti degli eredi dell'obbligato. Tale diritto prescrive dopo due anni dallo scioglimento dell'accordo.
Per quanto concerne i diritti nella successione del convivente superstite, sia ai sensi del testamento o in assenza di testamento, l'articolo 11 (una disposizione cogente) stabilisce che:- Laddove l'accordo di libera unione sia sciolto alla morte di un partner, il convivente superstite gode di un diritto ereditario intestato pari a un sesto del patrimonio in presenza di figli, a un terzo in presenza di eredi di grado diverso e all'intero patrimonio in assenza di parenti del defunto che siano successori legittimi ( eredi intestati).
- A prescindere da quanto disposto nel testamento dal defunto, il convivente superstite ha diritto alla sua quota legale del patrimonio che ammonta a metà della quota intestata.
- Non sussistono disposizioni che disciplinano i diritti patrimoniali delle unioni non registrate.
I tribunali greci godono di giurisdizione sulle dispute relative a coppie di cittadinanza diversa laddove lo preveda il diritto privato internazionale greco, ovvero qualora la causa abbia un legame sostanziale con la Grecia.
In generale, la giurisdizione spetta ai tribunali greci quando il convenuto risiede stabilmente in Grecia. Laddove non risieda stabilmente né in Grecia né all'estero, la competenza spetta al tribunale del distretto di residenza (articoli 3 e 22 e successivi del codice di procedura civile).
In caso di dispute matrimoniali la competenza spetta altresì al tribunale del distretto dell'ultima residenza comune dei coniugi (articolo 39 del codice di procedura civile). I tribunali greci sono sempre competenti qualora le parti siano cittadini greci (articoli 611 e 612 del codice di procedura civile).
In generale, la giurisdizione spetta ai tribunali greci quando il convenuto risiede stabilmente in Grecia. Laddove non risieda stabilmente né in Grecia né all'estero, la competenza spetta al tribunale del distretto di residenza (articoli 3 e 22 e successivi del codice di procedura civile).
In caso di dispute matrimoniali la competenza spetta altresì al tribunale del distretto dell'ultima residenza comune dei coniugi (articolo 39 del codice di procedura civile). I tribunali greci sono sempre competenti qualora le parti siano cittadini greci (articoli 611 e 612 del codice di procedura civile).