Coppie in Lituania
1. Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Il regime patrimoniale deve essere disciplinato dalla legge dello Stato di comune domicilio dei coniugi (per "domicilio" si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente con l'intenzione di rimanervi e che essa considera il centro dei propri interessi personali, sociali ed economici). Qualora i coniugi siano domiciliati in Stati diversi, si applica la legge dello Stato di cui sono entrambi cittadini. Se i coniugi non hanno mai condiviso un domicilio e sono cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio (articolo 1.28(1) del codice civile (nel prosieguo denominato "CC")).1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
I coniugi possono scegliere la legge applicabile tra la legge dello Stato in cui sono o saranno entrambi domiciliati in futuro e la legge dello Stato in cui il matrimonio è stato contratto, oppure la legge dello Stato di cui uno di essi è cittadino (articolo 1.28(2) del CC)).2. C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
I beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio rientrano nei beni comuni così come, tra le altre cose, il reddito e i ricavi derivanti dal patrimonio personale di un coniuge o il reddito derivante dal lavoro o dalle attività intellettuali acquisiti successivamente al matrimonio. Il patrimonio personale di ciascun coniuge è costituito da:- beni acquisiti personalmente da ciascun coniuge prima del matrimonio;
- beni acquisiti per successione o donazione durante il matrimonio a meno che il testamento o la donazione non indichino che il patrimonio deve far parte dei beni comuni;
- gli effetti personali di un coniuge (indumenti, beni necessari alla professione del coniuge);
- i diritti sul patrimonio industriale o intellettuale, ad eccezione del reddito da essi derivante;
- fondi e beni mobili necessari all'attività personale di uno dei coniugi diversi dai fondi e i beni mobili utilizzati nell'attività condotta congiuntamente dai coniugi;
- indennizzi e risarcimenti ricevuti da uno dei coniugi per danni non pecuniari o infortuni, pagamenti quali aiuti finanziari per determinati scopi e altri benefici relativi nello specifico a un solo coniuge, nonché diritti non trasferibili;
- beni acquisiti mediante i fondi personali o proventi della vendita di un bene personale con l'intenzione esplicita del coniuge, in sede di acquisizione, di acquisirlo come bene personale (articolo 3.89(1) del CC).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Tutti i beni sono considerati beni comuni purché non sia stabilita la proprietà esclusiva di un solo coniuge (articolo 3.88(2) del CC).2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
L'utilizzo, la gestione e la disposizione dei beni comuni sono concordati dai coniugi (articolo 3.92(1) del CC). Al momento di concludere eventuali negozi, si presume che un coniuge abbia il consenso dell'altro, salvo i casi in cui la conclusione di tali negozi richieda il consenso scritto dell'altro coniuge (articolo 3.92(3) del CC). I negozi relativi alla disposizione o restrizione di un bene immobile comune o dei relativi diritti, nonché i negozi in materia di alienazione di un'impresa od obbligazioni comuni oppure la restrizione dei diritti ad essi relativi, possono essere conclusi solo da entrambi i coniugi salvo il caso in cui a uno dei coniugi sia stata conferita procura da parte dell'altro per un simile negozio (articolo 3.92(4) del CC).Qualora un negozio sia stato concluso senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo può ratificarlo entro un mese dalla data in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 3.92(6) del CC). I negozi conclusi senza il consenso dell'altro coniuge e non ratificati successivamente da quest'ultimo possono essere contestati mediante un ricorso proposto da tale coniuge entro un anno dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, purché si dimostri che l'altra parte del negozio era in cattiva fede (articolo 3.96(1) del CC). I negozi per cui risulta necessario il consenso scritto dell'altro coniuge o che devono essere conclusi congiuntamente da entrambi i coniugi possono essere dichiarati nulli a prescindere dalla buona o cattiva fede dell'altra parte, salvo nei casi in cui uno o entrambi i coniugi siano colpevoli di frode nella conclusione del negozio o abbiano reso dichiarazioni mendaci alle istituzioni responsabili dei registri pubblici, nonché a qualsiasi altra istituzione o qualsivoglia funzionario. In casi simili, il negozio può essere dichiarato nullo solo se l'altra parte era in cattiva fede (articolo 3.96(2) del CC).
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Al momento di concludere eventuali negozi, si presume che un coniuge abbia il consenso dell'altro, salvo i casi in cui la conclusione di simili negozi richieda il consenso scritto dell'altro coniuge (articolo 3.92(3) del CC).2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
I seguenti obblighi interessano i beni comuni dei coniugi:- obblighi relativi agli oneri del patrimonio acquisito in comproprietà ed esistenti al momento dell'acquisizione o insorti successivamente;
- obblighi relativi ai costi per la gestione dei beni comuni;
- obblighi relativi alla manutenzione dell'abitazione;
- obblighi relativi alle spese legali laddove l'azione si riferisca ai beni comuni o agli interessi familiari;
- obblighi derivanti da negozi conclusi da uno dei coniugi con il consenso dell'altro coniuge o successivamente ratificati da quest'ultimo, nonché gli obblighi derivanti dai negozi avvenuti senza il consenso dell'altro coniuge purché nell'interesse della famiglia (articolo 3.109(1) del CC).
Qualora il patrimonio comune non sia sufficiente per soddisfare le richieste dei creditori per cui i coniugi sono personalmente e solidalmente responsabili, tali richieste sono soddisfatte mediante il patrimonio personale dei coniugi (articolo 3.113 del CC).
3. Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi hanno il diritto di concordare tramite una convenzione matrimoniale che:- i beni acquisiti prima e durante il matrimonio sono di proprietà esclusiva di ciascun coniuge;
- i beni personali acquisiti da un coniuge prima del matrimonio rientrano nei beni comuni dopo la registrazione del matrimonio;
- i beni acquisiti durante il matrimonio diventano patrimonio comune che può essere parzialmente diviso (articolo 3.104(1) del CC).
Nella convenzione matrimoniale i coniugi possono applicare uno di tali regimi patrimoniali all'intero patrimonio o solo a una parte o a determinati beni mobili (articolo 3.104(2) del CC).
Nella convezione matrimoniale i coniugi possono applicare un regime patrimoniale al patrimonio esistente e futuro (articolo 3.104(3) del CC).
Una convenzione matrimoniale può contenere diritti e doveri relativi alla gestione del patrimonio, il reciproco mantenimento, la partecipazione al fabbisogno familiare e alle spese nonché la procedura di divisione del patrimonio in caso di divorzio e altre questioni afferenti ai rapporti patrimoniali dei coniugi (articolo 3.104(4) del CC).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Una convenzione matrimoniale deve essere stipulata al cospetto di un notaio e registrato nel relativo registro delle convenzioni matrimoniali (cfr. punto 4, articolo 3.103 del CC).3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Una convenzione matrimoniale può essere stipulata prima della registrazione del matrimonio (contratto prematrimoniale) o in qualsiasi momento successivo alla registrazione (contratto post-matrimoniale). Una convenzione matrimoniale stipulata prima del matrimonio ha efficacia a partire dalla data di registrazione del matrimonio stesso. Un contratto post-matrimoniale diviene effettivo alla data di stipula, salvo diversamente concordato (articolo 3.102 del CC).3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
È possibile modificare o rescindere una convenzione matrimoniale mediante accordo dei coniugi in qualsiasi momento al cospetto di un notaio, con l'autorizzazione del tribunale (articolo 3.103(2), articolo 3.106(1) del CC).3.5. Secondo la legge nazionale del vostro Paese, si può dare effetto retroattivo alla convenzione matrimoniale nel caso in cui i coniugi l’abbiano stipulata durante il matrimonio?
In Lituania la convenzione matrimoniale può essere conclusa prima del matrimonio o durante lo svolgimento del matrimonio. Una convenzione conclusa prima che la registrazione del matrimonio abbia effetto a decorrere dalla data di registrazione del matrimonio. La convenzione stipulata durante lo svolgimento del matrimonio entra in vigore al momento della sua conclusione, salvo la convenzione disponga diversamente.La convenzione matrimoniale e le sue modifiche possono essere fatte valere nei confronti di terzi solo se iscritte nel Registro delle convenzioni matrimoniali. Le modifiche alla convenzione non hanno effetto retroattivo.
4. Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
In Lituania esiste un registro delle convenzioni matrimoniali gestito dall'ufficio centrale delle ipoteche.4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Il registro conserva le convenzioni matrimoniali e le divisioni patrimoniali.Nel registro è necessario includere la data della convenzione matrimoniale, informazioni sulle parti, la data o la condizione per cui esso produce i suoi effetti, informazioni sul patrimonio oggetto di un accordo sul regime applicabile e il relativo regime patrimoniale (paragrafo 14 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
Nel registro è necessario includere la convenzione o la sentenza del tribunale sulla divisione della comunione, informazioni sulle parti o i proprietari del patrimonio diviso in base a una sentenza del tribunale, informazioni sul patrimonio oggetto di un contratto confermato o una sentenza sulla divisione e il relativo regime applicabile (paragrafo 15 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Gli estratti del registro devono pervenire in forma scritta, mediante posta elettronica, posta ordinaria o altri mezzi di comunicazione, oppure di persona (paragrafo 63 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).I dati del registro devono essere forniti a qualsiasi persona che presenti una motivazione ragionevole e legale per tale utilizzo (paragrafo 67 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Una convenzione matrimoniale e le relative modifiche possono essere contestate da terzi purché siano stati registrati nel relativo registro. Tale norma non si applica se, al momento del negozio, il terzo era a conoscenza della convenzione matrimoniale e delle relative modifiche (articolo 3.103(3) del CC).4.5. Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato estero secondo la legge straniera può essere registrata nel vostro Paese? In caso affermativo, secondo quali modalità?
In Lituania è possibile iscrivere una convenzione matrimoniale conclusa all’estero nel Registro delle convenzioni matrimoniali.Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato straniero può essere iscritta nel Registro se almeno uno dei coniugi è in possesso del codice di identificazione personale previsto dal registro della popolazione lituana e il codice è inserito nella convenzione.
Uno dei coniugi o conviventi che intenda iscrivere una convenzione matrimoniale o modifiche alla convenzione stipulate in uno Stato straniero, nonché la risoluzione di tale convenzione, può presentare i dati al Registro delle convenzioni di persona o tramite una persona autorizzata, per posta o per via elettronica.
Tutti i dati e i documenti forniti al Registro delle convenzioni devono essere in lituano. Se i documenti non sono redatti in lituano, deve essere allegata una traduzione giurata. Una convenzione matrimoniale conclusa in uno Stato straniero deve essere certificato da un'Apostille o legalizzato.
5. Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
Le quote dei coniugi nella comunione devono essere uguali (articolo 3.117(1) del CC).Prima della divisione del patrimonio comune dei coniugi, occorre definire innanzitutto i beni comuni e i rispettivi beni personali dei coniugi. Per il pagamento dei debiti esigibili ed estinguibili mediante la comunione, si deve ricorrere per prima cosa al patrimonio comune. Laddove il saldo della comunione sia positivo, si procede alla sua divisione in quote uguali tra i coniugi, salvo nei casi previsti dal codice civile (articolo 3.118 del CC).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
I coniugi rimangono responsabili dei debiti comuni anche dopo il divorzio in qualità di codebitori.Qualora il valore del patrimonio accordato dal tribunale a uno dei coniugi sia superiore alla rispettiva quota di comunione, tale coniuge è obbligato a risarcire l'altro coniuge (articolo 3.117(3) CC).
6. Quali sono le conseguenze del decesso di un coniuge?
In caso di decesso di un coniuge, il coniuge superstite ha diritto a metà della comunione (articolo 52 della legge sulla professione notarile). Inoltre, il coniuge superstite ha il diritto di ereditare ai sensi della successione in assenza di testamento assieme agli eredi (se esistenti) di primo o secondo grado di discendenza. Il coniuge eredita in forma congiunta con gli eredi di primo grado (figli) un quarto dell'eredità, qualora non sussistano più di tre eredi oltre al coniuge. In caso contrario, il coniuge eredita la medesima quota degli altri eredi. Se il coniuge eredita in forma congiunta con eredi di secondo grado (genitori e nipoti), ha diritto a metà dell'eredità. In assenza di tali eredi, il coniuge eredita l'intero patrimonio ereditabile (articolo 5.13 del CC).
7. Le leggi nazionali del suo paese offrono un regime patrimoniale speciale per coppie internazionali?
No
8. Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?
Le disposizioni del codice civile della Repubblica di Lituania sulla convivenza in assenza di registrazione del matrimonio o sulle unioni registrate non sono ancora entrate in vigore.
9. Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?
I tribunali della Repubblica di Lituania hanno giurisdizione sulle cause familiari purché almeno uno dei coniugi sia cittadino lituano o apolide con domicilio nella Repubblica di Lituania (articolo 784(1) del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (nel prosieguo denominato CCP). Qualora entrambi i coniugi siano domiciliati in Lituania, le loro cause familiari sono di esclusiva competenza dei tribunali della Repubblica di Lituania (articolo 784(2) del CCP). I tribunali lituani godono altresì di giurisdizione sulle cause familiari qualora entrambi i coniugi siano cittadini stranieri, ma domiciliati nella Repubblica di Lituania (articolo 784(3) del CCP).
Le cause relative ai beni immobili situati nella Repubblica di Lituania sono di esclusiva competenza dei tribunali lituani (articolo 786 del CCP).
Il caso è esaminato dal tribunale distrettuale del luogo di residenza del convenuto (articoli 26 e 29 CCP).
Le cause relative ai beni immobili situati nella Repubblica di Lituania sono di esclusiva competenza dei tribunali lituani (articolo 786 del CCP).
Il caso è esaminato dal tribunale distrettuale del luogo di residenza del convenuto (articoli 26 e 29 CCP).