
Coppie in Lussemburgo
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Ai rapport patrimoniali fra I coniugi si applica la loro legge nazionale commune, salvo diverso accordo intervenuto fra i coniugi.In caso di cittadinanza diversa, il regime patrimoniale del matrimonio è disciplinato dalla legge interna dello Stato in cui entrambi i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio (articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali dei coniugi le cui disposizioni sono state recepite nel diritto lussemburghese mediante la legge del 17 marzo 1984).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
I futuri coniugi, anche in caso di cittadinanza comune, hanno facoltà di compiere, entro certi limiti, una scelta in merito alla legge applicabile al loro regime patrimoniale, potendo designare una delle seguenti leggi: la legge di qualsiasi Stato di cui uno dei futuri coniugi è cittadino al momento della scelta; la legge dello Stato in cui uno di essi risiede abitualmente al momento della scelta; la legge del primo Stato in cui uno dei coniugi stabilisce una nuova residenza abituale dopo il matrimonio (articoli 3 e 6 della convenzione dell'Aia).La scelta della legge applicabile deve avvenire mediante stipula esplicita, nella forma prescritta per le le convenzioni matrimoniali, o desumersi necessariamente dalle disposizioni di una convenzione matrimoniale (articoli 11 e 13 della convenzione dell'Aia). L'articolo 1387 del codice civile (Code civil – CC) stabilisce che la legge scelta non deve contravvenire ai principi etici riconosciuti o agli articoli 1388 e successivi del codice civile.
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
>Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, denominato anche comunione degli incrementi (articolo 1400 CC). Tale regime distingue tra beni comuni e beni personali di ciascun coniuge.I beni comuni includono gli acquisti, ovvero i beni derivanti dai guadagni professionali dei coniugi, i frutti e il reddito dei loro beni personali e I beni acquistati a titolo oneroso da ciascun coniuge durante il matrimonio (articolo 1401 CC).
I beni personali comprendono i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio, i beni acquistati dal coniuge durante il matrimonio per effetto di donazioni o successione (articolo 1405 CC), nonché i beni di natura personale acquisiti durante il matrimonio e considerati, appunto. come beni personali di ciascun coniuge. (articolo 1404 CC).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Ai sensi dell'articolo 1402 del codice civile, qualsiasi bene, mobile o immobile, è considerato patrimonio comune purché non si dimostri il contrario ai sensi di una disposizione di legge.Ai sensi dell'articolo 1421-1, paragrafo 4 del codice civile, i beni della comunione, di cui nessun coniuge può dimostrare la natura personale dell’acquisto, in costanza di matrimonio sono considerati acquisti dia entrambi i coniugi.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Non vi sono disposizioni che impongano la stesura di un inventario. Tuttavia, al fine di evitare contenziosi futuri, è consigliabile redigere un inventario autenticato da un notaio.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
Ciascun coniuge può amministrare, godere e disporre dei suoi beni personali (articolo 1428 CC) nei limiti dell'articolo 215 del codice civile, secondo cui i coniugi non possono disporre separatamente dei diritti sull’abitazione familiare o della relativa mobilia. Ciascun coniuge gestisce da solo e dispone liberamente del bene apportato al patrimonio comune per sua iniziativa (articolo 1421 CC).Un coniuge non può disporre dei beni acquisiti da entrambi durante il matrimonio senza il consenso dell'altro coniuge (articolo 1421-1 CC).
Qualora uno dei coniugi proceda autonomamente all'amministrazione, il godimento o la disposizione di un bene mobile di sua esclusiva proprietà, si presume che egli può autonomamente eseguire il negozio nei confronti dei terzi in buona fede. Tale disposizione non si applica ai negozi effettuati a titolo gratuito, né alla mobilia descritta nell'articolo 215, paragrafo 2 del codice civile, o ai beni mobili tangibili la cui natura personale dà luogo a una presunzione di proprietà dell'altro coniuge (articolo 222 CC).
Ciascun coniuge è responsabile di eventuali errori commessi nella sua amministrazione (articolo 1421-1, paragrafo 3 CC), nel qual caso si applica il regime della responsabilità civile. In caso di frode o abuso di potere, può essere presentata una domanda per annullare il negozio posto in essere da uno dei coniugi riguardo ad un bene della comunione. Tale domanda può essere presentata dall'altro coniuge entro due anni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del negozio, ma mai dopo più di due anni dallo scioglimento della comunione (articolo 1427 CC).
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Ciascun coniuge può stipulare personalmente contratti in materia di mantenimento familiare o educazione dei figli. Qualsiasi debito contratto da un coniuge è in solido vincolante per l'altro. Gli obblighi in solido non sussistono in caso di spese evidentemente eccessive relative allo stile di vita della famiglia, all'utilità o inutilità del negozio o alla buona o mala fede del terzo. Lo stesso dicasi per gli obblighi derivanti dagli acquisti a rate conclusi senza il consenso di entrambi i coniugi (articolo 220 CC).2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
Ciascun coniuge è responsabile dei propri debiti personali (articolo 1410 CC).In tal caso, i creditori hanno il diritto di iniziare eventuali procedimenti relativi al patrimonio separato del coniuge debitore e ai beni da egli acquisiti individualmente durante il matrimonio (articoli da 1411 a 1413 CC).
In caso di debiti contratti personalmente da uno solo dei coniugi, i creditori possono soddisfarsi sui beni comuni e personali del coniuge che ha contratto il debito. In linea di principio, essi non possono rivalersi sui beni personali del coniuge non debitore, a meno che il debito non sia stato contratto personalmente, in solido da entrambi i coniugi o il coniuge non debitore abbia agito da garante (articoli da 1412 a 1414 CC).
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi non sono tenuti ad assoggettarsi al regime patrimoniale legale ma sono liberi di adottare una convenzione matrimoniale adeguata alla loro situazione personale.Il codice civile definisce tre principali categorie di regimi patrimoniali:
- regime della comunione dei beni,
- regime della separazione dei beni
- regime di partecipazione alla comunione de residuo.
Tutti i regimi patrimoniali si basano sul principio della libertà dei coniugi di adottare il regime patrimoniale che preferiscono. Tuttavia, tale libertà è soggetta a talune restrizioni in quanto essi devono rispettare alcuni principi.
Pertanto, la convenzione matrimoniale non può contravvenire ai principi etici riconosciuti (articolo 1387 CC), dissociarsi dalle norme che disciplinano l'autorità genitoriale, l'amministrazione e la tutela legali (articolo 1388 CC) né stabilire qualsivoglia accordo o rinuncia che possa modificare la successione legale (articolo 1389 CC). Le disposizioni degli articoli 212-216 del codice civile debbono essere pienamente rispettate, ad eccezione di quelle che prescrivono l'applicazione dei regimi patrimoniali tra coniugi.
I regimi di comunione sono descritti nell'articolo 1497 e successivi del codice civile. I coniugi possono scegliere tra un determinato numero di regimi patrimoniali, il più noto è rappresentato dalla comunione universale prevista dall'articolo 1526 del codice civile. In tal caso, tutti i beni attuali e futuri, sia mobili che immobili, sono parte integrante del patrimonio comune. Pertanto, i coniugi non dispongono di beni personali ad eccezione dei beni che per propria natura sono di proprietà di uno dei coniugi. Tutti i debiti sono comuni ai coniugi, i quali risultano in solido responsabili anche in caso di debiti contratti da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Il regime della separazione dei beni è disciplinato dagli articoli da 1536 a 1541 del codice civile in base ai quali i coniugi non dispongono, in via di principio, di beni comuni. I beni appartengono o a un o all'altro e ciascuno di essi conserva l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione del proprio patrimonio personale, oltre ad essere responsabile dei debiti contratti prima o durante il matrimonio (articolo 1536 CC). Fanno eccezione solo i debiti contratti da un coniuge relativi al mantenimento familiare o l'educazione dei figli.
Il regime di partecipazione agli acquisti è disciplinato dagli articoli da 1569 a 1581 del codice civile. Ciascun coniuge mantiene l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione del proprio patrimonio personale. Durante il matrimonio, tale regime opera come un regime di separazione, e al momento dello scioglimento del matrimonio opera come un regime di comunione (articolo 1569 CC).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Le convenzioni matrimoniali debbono essere redatte necessariamente dinanzi a un notaio (articolo 1394 CC).3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
È possibile redigere una convenzione matrimoniale prima o durante il matrimonio: nel primo caso, la convenzione produce i suoi effetti dalla data del matrimonio (articolo 1395 CC); nel secondo, essa produce i suoi effetti tra le parti a partire dalla data dell'atto notarile (articolo 1397, paragrafo 2 CC).3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
Dopo due anni dall'entrata in vigore del regime convenzionale o legale del matrimonio, i coniugi possono, nei limiti consentiti e mediante atto notarile, modificare detto regime parzialmente o del tutto (articolo 1397, paragrafo 1 CC).3.5. Secondo la legge nazionale del vostro Paese, si può dare effetto retroattivo alla convenzione matrimoniale nel caso in cui i coniugi l’abbiano stipulata durante il matrimonio?
No.4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
In Lussemburgo, le convenzioni matrimoniali diventano pubbliche mediante registrazione di un loro estratto nel registro degli atti civili presso l'ufficio del procuratore (articoli 1018, 1026, 1126 e successivi del nuovo codice di procedura civile (NCPC)).Esiste un regime particolare per le convenzioni matrimoniali che prevedono l'allocazione, in caso di sopravvivenza, di tutti o parte dei beni comprendenti il patrimonio dei coniugi o che derogano dalla distribuzione legale della comunione e sono registrati presso il dipartimento patrimoniale e catastale del Lussemburgo (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).
Infine, se uno dei coniugi è un commerciante o un venditore, è necessario depositare un estratto della convenzione matrimoniale nel registro delle imprese del Lussemburgo (articolo 1020, paragrafo 5 NCPC).
4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Sono anche iscritti nei registri: domande di separazione dei beni, atti notarili, provvedimenti giudiziali sul regime patrimoniale tra coniugi e in particolare tutte le modifiche intervenute a detto regime (ferma restando la futura liquidazione della preesistente comunione, se applicabile).4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Le copie degli estratti conservati nel registro degli atti civili sono disponibili al pubblico. In caso di aggiunta di un'indicazione di cancellazione, le copie sono disponibili solo mediante autorizzazione della procura di Stato (articolo 1129 NCPC). Gli estratti del registro delle imprese possono essere consultati direttamente sul posto o ordinati via Internet (www.rcsl.lu).4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Gli effetti giuridici della registrazione variano a seconda che si riferisca alle parti in causa o a terzi. Per quanto concerne le parti,le modifiche sono efficaci dalla data dell'atto notarile. Nei confronti dei terzi, essi hanno efficacia dopo tre mesi dalla registrazione nell'archivio, a meno che i coniugi non informino il terzo contraente delle modifiche intervenute (articolo 1397, paragrafo 2 CC). Tuttavia, tale modifica non è vincolante per i creditori i cui diritti sono stati acquisiti prima della modifica (articolo 1397, paragrafo 3 CC).4.5. Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato estero secondo la legge straniera può essere registrata nel vostro Paese? In caso affermativo, secondo quali modalità?
Sì. In questo caso, sono necessari un "acte de dépôt" e una traduzione.5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
La comunione è sciolta col divorzio (articolo 1441 CC). In tal caso, ciascun coniuge riprende possesso del proprio patrimonio personale, qualora sussista, o del patrimonio surrogato (articolo 1467 CC).Successivamente viene istituito un conto per il rimborso onde identificare e i rimborsi dovuti dalla comunione a ciascun coniuge e viceversa (articolo 1468 CC). La distribuzione viene eseguita subito dopo (articolo 1475 e successivi CC). In mancanza di un accordo amichevole, il tribunal provvederà alle allocazioni alle parti.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Se uno dei coniugi contrae un debito individuale, egli può essere citato in giudizio per la totalità del debito. L'altro coniuge può essere chiamato in causa solo per metà dell'importo, salvo in caso di responsabilità solidale (articoli 1482 e 1483 CC). Non è possibile citare un giudizio un coniuge per i debiti personali dell'altro.5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
No.Qualora il defunto lasci figli o discendenti, il coniuge superstite ha diritto, salvo diversamente specificato nel testamento e a sua discrezione, alla quota minore assegnata ai figli legittimi, purché non sia inferiore a un quarto del patrimonio, o all'usufrutto dei beni immobili abitati in forma congiunta dai coniugi e la relativa mobilia, purché il defunto ne fosse proprietario per l’intero oppure congiuntamente col coniuge superstite (articolo 767-1 CC).
In assenza di figli o discendenti, il coniuge superstite ha diritto alla piena proprietà dell'intero asse ereditario, salvo diversamente specificato nel testamento (articolo 767-2 CC).
La composizione dell’asse ereditario, nonché la medesima esistenza dello stesso, possono essere modificate dall’esistenza di una convenzione matrimoniale.
In assenza di figli o discendenti, il coniuge superstite ha diritto alla piena proprietà dell'intero asse ereditario, salvo diversamente specificato nel testamento (articolo 767-2 CC).
La composizione dell’asse ereditario, nonché la medesima esistenza dello stesso, possono essere modificate dall’esistenza di una convenzione matrimoniale.
No
Legge del 9 luglio 2004 (Mém. P. 2019 e segg, Parl. Doc. n.. 4946) sugli effetti giuridici di talune unioni entrata in vigore il 1° novembre 2004.
I conviventi che hanno proceduto a una dichiarazione di unione possono stabilire le conseguenze patrimoniali dell'unione stessa mediante accordo scritto, il quale può essere stipulato o modificato in qualsiasi momento. Gli accordi e le loro modifiche sono comunicati alla procura competente entro tre giorni lavorativi (articolo 6 della legge del 2004).
In mancanza di un accordo, la dichiarazione di unione crea e comunque diritti e doveri tra i conviventi che, sotto molti aspetti, sono equiparati a quelli dei coniugi. Le suddette disposizioni si applicano alle unioni dichiarate ai sensi dell'articolo 3 della legge (articolo 1, legge del 2004). Non sussistono disposizioni speciali in materia di regime patrimoniale delle unioni non coniugali e non registrate.
La legge del 2004 è stata recentemente integrata dalla legge del 3 agosto 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. n. 5904), articolo 4-1 con cui si riconoscono le unione registrate all'estero, garantendo loro gli stessi vantaggi concessi alle unioni lussemburghesi.
I conviventi che hanno proceduto a una dichiarazione di unione possono stabilire le conseguenze patrimoniali dell'unione stessa mediante accordo scritto, il quale può essere stipulato o modificato in qualsiasi momento. Gli accordi e le loro modifiche sono comunicati alla procura competente entro tre giorni lavorativi (articolo 6 della legge del 2004).
In mancanza di un accordo, la dichiarazione di unione crea e comunque diritti e doveri tra i conviventi che, sotto molti aspetti, sono equiparati a quelli dei coniugi. Le suddette disposizioni si applicano alle unioni dichiarate ai sensi dell'articolo 3 della legge (articolo 1, legge del 2004). Non sussistono disposizioni speciali in materia di regime patrimoniale delle unioni non coniugali e non registrate.
La legge del 2004 è stata recentemente integrata dalla legge del 3 agosto 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. n. 5904), articolo 4-1 con cui si riconoscono le unione registrate all'estero, garantendo loro gli stessi vantaggi concessi alle unioni lussemburghesi.
A livello internazionale, il tribunale competente viene generalmente determinato in base alle medesime disposizioni che definiscono la giurisdizione territoriale nel diritto nazionale. A seconda delle circostanze, possono influire anche altri fattori, quali i fattori afferenti al conferimento della giurisdizione, il luogo di residenza (in cui si soggiorna stabilmente), la cittadinanza, il luogo in cui è situato il patrimonio ecc.
Nel Granducato del Lussemburgo, una sentenza di divorzio o separazione legale a generalmente ordina anche la liquidazione o e la divisione della comunione dei beni, e nomina un notaio per provvedervi.
In linea di principio, la giurisdizione in termini di regimi patrimoniali è indipendente del luogo in cui è situato il patrimonio immobiliare. Di conseguenza, i tribunali lussemburghesi risultano competenti altresì riguardo alla vendita all’incanto dei beni situati all'estero.
Qualora il notaio nominato non riesca a riconciliare le parti, preparerà una relazione specificando le richieste di ciascuna parte e le presenterà al tribunale.
Nel Granducato del Lussemburgo, una sentenza di divorzio o separazione legale a generalmente ordina anche la liquidazione o e la divisione della comunione dei beni, e nomina un notaio per provvedervi.
In linea di principio, la giurisdizione in termini di regimi patrimoniali è indipendente del luogo in cui è situato il patrimonio immobiliare. Di conseguenza, i tribunali lussemburghesi risultano competenti altresì riguardo alla vendita all’incanto dei beni situati all'estero.
Qualora il notaio nominato non riesca a riconciliare le parti, preparerà una relazione specificando le richieste di ciascuna parte e le presenterà al tribunale.