Coppie in Polonia
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi sono soggetti alla legge del Paese di cui entrambi sono cittadini (articolo 51, paragrafo 1 del diritto privato internazionale). In caso di cittadinanza diversa, si applica la legge del Paese in cui entrambi i coniugi sono domiciliati (per "domicilio si intende il luogo in cui un soggetto soggiorna con l'intenzione di risiedervi stabilmente; articolo 25 del codice civile). Qualora i coniugi non siano domiciliati nello stesso paese, si applica la legge del Paese di comune residenza. Se i coniugi non risiedono nel medesimo Paese, si applica la legge del Paese con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto (articolo 51, paragrafo 2 del diritto privato internazionale).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
I coniugi possono scegliere di assoggettare i loro rapporti patrimoniali e la convenzione matrimoniale alla legge del Paese di cittadinanza di uno di essi o del Paese in cui uno di essi risiede o è domiciliato. Essi possono effettuare tale scelta prima del matrimonio o durante il matrimonio (articolo 52, paragrafo 1 del diritto privato internazionale). In mancanza, la convenzione matrimoniale è disciplinata dalla legge applicabile ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi al momento della sua stipula (articolo 52, paragrafo 2 del diritto privato internazionale).Affinché la scelta della legge sia valida, essa deve assumere la forma prevista per le convenzioni matrimoniali dalla legge scelta o dalla legge del Paese in cui avviene la scelta (articolo 52, paragrafo 3 del diritto privato internazionale). Ai sensi della legge polacca, la convenzione matrimoniale deve essere redatta mediante atto pubblico notarile (articolo 73, paragrafo 2 del codice civile e articolo 47, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela).
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Il regime patrimoniale legale è costituito dalla comunione dei beni, che diviene effettivo alla data del matrimonio e include i beni acquistati dai coniugi sia personalmente che congiuntamente durante il regime (comunione dei beni). I beni esclusi dalla comunione appartengono al patrimonio personale di ciascun coniuge (articolo 31, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela).La comunione include, in particolare:
- redditi da lavoro e derivanti da altre attività orientate al profitto;
- redditi derivanti dal patrimonio comune e personale di ciascun coniuge;
- benefici finanziari derivanti da un fondo pensione aperto o da lavoro dipendente (articolo 31, paragrafo 2 del codice della famiglia e della tutela).
I beni di corredo dell’abitazione utilizzati da entrambi i coniugi sono altresì parte integrante della comunione se acquistati per eredità, legato o donazione, salvo diversamente stabilito dal testatore o dal donante (articolo 34 del codice della famiglia e della tutela).
Il patrimonio personale di ciascun coniuge include, tra le altre cose, quanto segue:
- beni acquistati prima dell'entrata in vigore del regime della comunione, beni acquistati per mezzo di eredità, legato o donazione salvo diversamente stabilito dal testatore o donante, beni a uso esclusivamente personale di un coniuge, beni ottenuti come ricompensa per i risultati personali di un coniuge e beni acquistati in cambio di beni personali, salvo diversamente indicato;
- diritti patrimoniali derivanti da comproprietà di beni soggetti a regolamenti separati (ad esempio comproprietà nelle società di diritto civile o società commerciali);
- diritti inalienabili di cui gode un solo coniuge;
- beni ricevuti in compensazione di infortuni o malattie, nonché danni subiti. Non sono tuttavia inclusi i benefici da invalidità ricevuti a seguito della perdita totale o parziale della capacità di guadagno di un coniuge o all'aumento delle sue esigenze nonché alla riduzione delle sue prospettive future;
- diritti derivanti dai redditi da lavoro o redditi associati ad altre attività orientate al profitto;
- diritti d'autore e affini, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di creazione (articolo 33 del codice della famiglia e della tutela).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
L'attribuzione di un bene al patrimonio personale o comune dipende dalla sua appartenenza a una delle suddette categorie, tenendo presente le modalità di acquisto (cfr. 2.1).2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Non è obbligatorio, tuttavia è sempre possibile stilare un inventario a scopo probatorio.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Ciascun coniuge può possedere e utilizzare autonomamente i beni appartenenti alla comunione (articolo 341 del codice della famiglia e della tutela). Durante il regime della comunione legale, nessun coniuge può richiederne la divisione. Inoltre, essi non possono disporre o impegnarsi a disporre di una quota della comunione né di un bene specifico ad essa relativo a cui ha diritto allo scioglimento del regime legale (articolo 35 del codice della famiglia e della tutela). I coniugi sono obbligati a cooperare nella gestione della comunione (articolo 36, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela). Ciascun coniuge può gestire autonomamente il patrimonio, ma tale gestione deve escludere le attività descritte di seguito (ovvero le attività che necessitano del consenso dell'altro coniuge). Un coniuge può contestare la gestione della comunione da parte dell'altro, salvo per gli atti relativi alle questioni quotidiane, intesi a soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia o realizzati nell'ambito di un'attività orientata al profitto (articolo 36, paragrafi 1 e 2 del codice della famiglia e della tutela).Su richiesta di uno dei coniugi, il tribunale può privare un coniuge del diritto di gestire la comunione autonomamente, per motivi rilevanti. Il tribunale può inoltre stabilire la necessità della sua autorizzazione al posto del consenso del coniuge per gli atti descritti nell'articolo 37, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela.
Il consenso dell'altro coniuge è obbligatorio in caso di:
- negozi giuridici relativi alla disposizione, gravame reale o personale o acquisto di beni immobili o del diritto di usufrutto perpetuo, nonché qualsiasi altro negozio giuridico afferente l'utilizzo e lo sfruttamento dei beni immobili;
- negozi giuridici relativi alla disposizione, gravame reale o personale o acquisto di un diritto in rem su un edificio;
- negozi giuridici relativi alla disposizione, gravame reale o personale, acquisto o locazione di un terreno agricolo o un'impresa;
- donazioni derivanti dalla comunione, salvo le donazioni normalmente accettate (articolo 37, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela).
Qualsiasi accordo stipulato da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è nullo, salvo approvazione successiva dell'altro coniuge. Un atto giuridico unilaterale di un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è altresì nullo (articolo 37, paragrafi 2-4 del codice della famiglia e della tutela).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
Entrambi i coniugi sono solidalmente e personalmente responsabili dei debiti contratti da ciascuno per soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia (articolo 30 del codice della famiglia e della tutela). Se uno dei coniugi contrae un debito con il consenso dell'altro, il creditore può rivalersi anche sulla comunione. Se uno dei coniugi contrae un debito senza il consenso dell'altro, o qualora il debito non derivi da un negozio giuridico né sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della comunione, oppure sia relativo a beni personali, il creditore può rivalersi solo sul patrimonio personale del debitore o su beni specifici della comunione (ad esempio redditi da lavoro) (articoli 41-42 del codice della famiglia e della tutela).3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi possono estendere o limitare la comunione legale o stabilire un regime della separazione nonché un regime della separazione dei beni con compensazione dei profitti acquistati mediante una convenzione matrimoniale (redatta mediante atto pubblico notarile). Tale convenzione può essere stipulata prima o durante il matrimonio e può essere modificata o risolta. In caso di risoluzione durante il matrimonio, la legge prevede l'applicazione del regime della comunione legale fino a nuovo accordo dei coniugi. Qualora siano coinvolti terzi, un coniuge può fare riferimento alla convenzione matrimoniale se la sua risoluzione e i suoi contenuti erano loro noti (articolo 47 e 471 del codice della famiglia e della tutela).I coniugi non possono estendere la comunione a:
- beni acquisibili in futuro per mezzo di eredità, legato o donazione;
- diritti patrimoniali derivanti da comproprietà di beni soggetti a regolamenti separati (ad esempio comproprietà nelle società di diritto civile o società commerciali);
- diritti inalienabili di cui gode un solo coniuge;
- compensazioni per infortuni o malattie, purché non siano parte della comunione, nonché compensazioni per danni subiti.
- diritti non maturati dei coniugi relativi a redditi da lavoro o redditi derivanti da altre attività orientate al profitto (articolo 49 del codice della famiglia e della tutela).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale deve essere redatta mediante atto pubblico notarile, pena la nullità (articolo 47, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela e articolo 73, paragrafo 2 del codice civile).3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione matrimoniale può essere stipulata prima del matrimonio, caso in cui diviene effettiva alla celebrazione del matrimonio, o durante lo stesso, caso in cui diviene immediatamente effettiva.3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi possono modificare la convenzione in qualsiasi momento, purché siano rispettati i requisiti formali descritti al punto 3.2. La legge polacca non stabilisce un intervallo minimo tra la stesura e la modifica della convenzione matrimoniale.3.5. Secondo la legge nazionale del vostro Paese, si può dare effetto retroattivo alla convenzione matrimoniale nel caso in cui i coniugi l’abbiano stipulata durante il matrimonio?
No, conformemente al diritto polacco, le convenzioni matrimoniali non hanno effetto retroattivo (articolo 47 del codice polacco sulla famiglia e la tutela).In Polonia non esiste un registro speciale per le convenzioni matrimoniali.
Ai sensi della legge sui registri dei tribunali nazionali, è previsto un registro delle imprese. La legge consente la registrazione delle informazioni sul regime patrimoniale del matrimonio dei soggetti elencati come imprenditori o soci di società commerciali. I dati del registro sono disponibili al pubblico, pertanto in questo caso il requisito di notifica a una parte contraente in merito alla stipula di una convenzione matrimoniale viene adempiuto annotando il regime patrimoniale del matrimonio nel suddetto registro (cfr. 3.1).
Ai sensi della legge sui registri dei tribunali nazionali, è previsto un registro delle imprese. La legge consente la registrazione delle informazioni sul regime patrimoniale del matrimonio dei soggetti elencati come imprenditori o soci di società commerciali. I dati del registro sono disponibili al pubblico, pertanto in questo caso il requisito di notifica a una parte contraente in merito alla stipula di una convenzione matrimoniale viene adempiuto annotando il regime patrimoniale del matrimonio nel suddetto registro (cfr. 3.1).
4.5. Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato estero secondo la legge straniera può essere registrata nel vostro Paese? In caso affermativo, secondo quali modalità?
In Polonia non esiste un registro delle convenzioni matrimoniali, conclusi in Polonia o all'estero. L'efficacia di una convenzione conclusa al di fuori della Polonia dipende dalle disposizioni polacche sul conflitto di legge relative al negozio giuridico in questione.5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
In caso di scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale, la comunione e la relativa divisione sono disciplinate dalle disposizioni sui beni ereditati congiuntamente e sulla distribuzione dei patrimoni, rispettivamente (articolo 46 del codice della famiglia e della tutela).Il patrimonio comune può essere diviso allo scioglimento del regime della comunione durante il matrimonio, ad esempio a seguito di una sentenza o di un accordo, o se tale regime termina per scioglimento del matrimonio (mediante divorzio o separazione). I procedimenti per il divorzio e la separazione non afferiscono alla divisione della comunione, in quanto quest'ultima viene spesso divisa in procedimenti separati. Il divorzio e la separazione avvengono a seguito di una sentenza del tribunale. Il patrimonio comune può essere diviso dal tribunale o mediante una convenzione redatta tramite atto pubblico notarile qualora la comunione includa beni immobili (lo stesso dicasi per altri diritti speciali).
Le quote di comunione dei coniugi sono uguali salvo diversamente stipulato nella convenzione matrimoniale, ma è possibile chiedere al tribunale di stabilire quote diverse (articolo 501 del codice della famiglia e della tutela).
Ciascun coniuge deve ripagare le spese sostenute mediante la comunione con il proprio patrimonio personale, ad eccezione delle spese per i beni che hanno generato un reddito. Un coniuge può richiedere il rimborso delle spese sostenute con il proprio patrimonio personale a beneficio della comunione, ma non è possibile richiedere il rimborso delle spese effettuate per soddisfare le esigenze familiari, a meno che non abbiano incrementato il valore della comunione al momento dello scioglimento del regime patrimoniale. Il rimborso avviene alla divisione del patrimonio comune. Tuttavia, il tribunale può decidere di anticiparlo qualora sia necessario per il benessere della famiglia (articolo 45, paragrafi 1 e 2 del codice della famiglia e della tutela).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
I coniugi rimangono responsabili dei debiti esistenti dopo il divorzio/la separazione. La divisione della comunione non include i debiti. Qualsiasi accordo tra coniugi relativo alla compensazione dei debiti non è impugnabile contro i creditori a meno che essi non acconsentano all'assunzione di un debito da parte di un coniuge.5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
In caso di scioglimento del regime della separazione con compensazione dei profitti acquistati, l'incremento del valore del patrimonio di ciascun coniuge avvenuto durante il regime può essere compensato in denaro o in natura (articolo 514, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela). Il diritto a tale compensazione cade in prescrizione dopo dieci anni (articolo 118 del codice civile).I coniugi ereditano tra di loro a prescindere dal regime patrimoniale del matrimonio applicabile. Ad esempio, nel caso della comunione dei beni, il coniuge superstite mantiene la sua quota pari a metà della comunione e acquisisce una quota adeguata della comunione a cui il coniuge defunto aveva diritto. In assenza di testamento, i figli del defunto e il coniuge ereditano per primi, in quote uguali, ai sensi della legge. Tuttavia, la quota che spetta al coniuge superstite non può essere inferiore a un quarto dell'intero patrimonio. In assenza di discendenti, l'eredità spetta al coniuge superstite e ai genitori del defunto. Se uno di questi ultimi muore prima dell'apertura dell'eredità, la sua quota viene ereditata dai fratelli del coniuge defunto in quote uguali. La quota del coniuge superstite ammonta a metà dell'eredità qualora erediti insieme ai genitori, i fratelli e ai discendenti dei fratelli del defunto. In assenza di discendenti, genitori, fratelli o loro discendenti, l'intero patrimonio spetta al coniuge superstite (articoli 931-933 del codice civile).
Il coniuge superstite e gli altri parenti del defunto con cui ha convissuto fino alla morte del coniuge hanno il diritto di continuare a utilizzare l'abitazione e i relativi beni a corredo dell’abitazione fino a tre mesi dopo l'apertura dell'eredità (articolo 923, paragrafo 1 del codice civile).
Il coniuge superstite e gli altri parenti del defunto con cui ha convissuto fino alla morte del coniuge hanno il diritto di continuare a utilizzare l'abitazione e i relativi beni a corredo dell’abitazione fino a tre mesi dopo l'apertura dell'eredità (articolo 923, paragrafo 1 del codice civile).
No
Non sussistono norme che disciplinano le unioni registrate e non registrate.
Nei casi di contenzioso, i tribunali polacchi godono di giurisdizione nelle questioni matrimoniali e relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi se il convenuto è domiciliato o risiede in Polonia o, in caso contrario, se:
Ai tribunali polacchi spetta la giurisdizione esclusiva se entrambi i coniugi sono cittadini polacchi e domiciliati o residenti in Polonia (articolo 1103 del codice di procedura civile). In tutti gli altri casi, i tribunali polacchi godono di giurisdizione sulle questioni matrimoniali se uno dei coniugi o futuri tali è cittadino polacco o uno straniero domiciliato o residente in Polonia avente l'intenzione di sposarsi in Polonia. I casi relativi alla divisione della comunione allo scioglimento del regime patrimoniale relativo sono altresì di competenza polacca qualora la il patrimonio comune o una parte significativa di esso si trovi in Polonia (articolo 1106 del codice di procedura civile).
- l'ultimo domicilio o residenza comune dei coniugi si trova in Polonia e un coniuge vi è ancora domiciliato o residente; oppure
- il coniuge ricorrente è stato domiciliato o residente in Polonia per almeno un anno, immediatamente prima dell'inizio dei procedimenti; oppure
- il coniuge ricorrente è un cittadino polacco ed è stato domiciliato o residente in Polonia per almeno sei mesi, immediatamente prima dell'inizio dei procedimenti; oppure
- entrambi i coniugi sono cittadini polacchi.
Ai tribunali polacchi spetta la giurisdizione esclusiva se entrambi i coniugi sono cittadini polacchi e domiciliati o residenti in Polonia (articolo 1103 del codice di procedura civile). In tutti gli altri casi, i tribunali polacchi godono di giurisdizione sulle questioni matrimoniali se uno dei coniugi o futuri tali è cittadino polacco o uno straniero domiciliato o residente in Polonia avente l'intenzione di sposarsi in Polonia. I casi relativi alla divisione della comunione allo scioglimento del regime patrimoniale relativo sono altresì di competenza polacca qualora la il patrimonio comune o una parte significativa di esso si trovi in Polonia (articolo 1106 del codice di procedura civile).