2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Se i coniugi non stipulano una convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale applicabile è la comunione legale dei beni. Ai sensi di tale regime, tutti i beni acquisiti durante la comunione da uno dei coniugi sono parte integrante del patrimonio comune, come previsto dall'articolo 339 del
codice civile. I beni personali di ciascun coniuge, come stabilito dall'articolo 340 del
codice civile, sono:: beni acquisiti per successione a causa di morte , legati o donazioni, purché il testatore o il donatore non abbiano attribuito esplicitamente tali beni alla comunione; beni di uso personale di un coniuge; beni per l'esercizio della professione di un coniuge; diritti di proprietà intellettuale sui prodotti di un coniuge; beni derivanti da premi o ricompense, manoscritti scientifici o letterari, disegni e progetti artistici, progetti relativi a invenzioni; premi assicurativi e compensazioni per eventuali danni morali o materiali causati a uno dei coniugi; beni, somme di denaro o qualsiasi elemento di valore sostitutivo dei beni personali, nonché beni acquisiti in cambio di tali beni e i frutti dei beni personali.
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
In assenza di un inventario (cfr. 2.3), i beni mobili si considerano parte integrante della comunione finché non si dimostri il contrario. Ai sensi dell'articolo 357, comma 2 del
codice civile,si presume fino a prova contraria che i coniugi abbiano dato un contributo pari all’acquisto dei beni della comunione e all’adempimento delle obbligazioni comuni.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Ai sensi dell'articolo 343, paragrafo 3 del
codice civile, nel i regime di comunione legale, i coniugi devono stilare un inventario dei beni mobili acquisiti prima del matrimonio mediante un notaio o una scrittura privata, il quale deve essere redatto prima della conclusione del matrimonio. Tale inventario deve essere stilato altresì in caso di regime di separazione dei beni (cfr. punto 3.1) rivolgendosi a un notaio.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
In merito al patrimonio comune, ciascun coniuge ha diritto di utilizzarlo, amministrarlo e acquistarlo autonomamente senza il consenso dell'altro coniuge (articolo 345 del
codice civile). I negozi giuridici relativi all'alienazione o l’imposizione di pesi, oneri o gravami anche reali sul patrimonio comune possono essere conclusi solo con il consenso di entrambi. Tuttavia, ciascun coniuge può disporre autonomamente dei beni mobili la cui alienazione non è soggetta a requisiti formali di pubblicità (articolo 346 del
codice civile). In caso contrario, è possibile annullare il negozio giuridico concluso senza il consenso esplicito dell'altro coniuge.
I negozi giuridici relativi all'abitazione familiare, comune ai coniugi, o all'abitazione del coniuge in cui vivono i figli, sono disciplinati da un regime speciale. Un coniuge non può disporre autonomamente dei diritti sull'abitazione familiare né concludere atti che influiscono sul suo utilizzo, anche qualora ne sia l'unico proprietario. Tuttavia, se il consenso dell'altro coniuge viene rifiutato in modo ingiustificato, il tribunale competente in materia di famiglia e tutela può autorizzare la conclusione dell'atto. Il coniuge non consenziente può richiedere l'annullamento dell'atto qualora l'abitazione sia registrata ai registri immobiliari come abitazione familiare. L'annullamento può essere richiesto anche in assenza di tale requisito se il terzo acquirente ne era a conoscenza per altre ragioni. In caso contrario, l'altro coniuge può domandare soltanto il risarcimento dei danni (articolo 322 del
codice civile).
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Gli obblighi assunti da ciascun coniuge a copertura delle spese ordinarie del matrimonio e afferenti al mantenimento, l'amministrazione e l'acquisizione della comunione rappresentano gli obblighi comuni dei coniugi, anche qualora siano contratti da uno solo di essi, e ne sono responsabili mediante il patrimonio comune (articolo 351 del
codice civile).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
I coniugi sono responsabili mediante il patrimonio comune dei debiti comuni contratti, come stabilito dall'articolo 351 del
codice civile. Tuttavia, qualora esso non sia sufficiente a coprire gli obblighi comuni, i coniugi sono solidalmente responsabili attraverso il loro patrimonio separato e il coniuge pagante può presentare ricorso contro l'altro coniuge nonché godere di un diritto di ritenzione fino ad avvenuta compensazione (articolo 352 del
codice civile).