Coppie in Spagna
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Ai matrimoni contratti fino al 28 gennaio 2019 si applica la legge nazionale spagnola. Gli effetti del matrimonio sono disciplinati dalla legge personale comune dei coniugi (determinata dalla cittadinanza e, laddove entrambi siano spagnoli, anche dalla "vecindad civil", che consente di stabilire quale delle diverse leggi spagnole si applichi) al momento della celebrazione del matrimonio. In mancanza, essi sono disciplinati dalla legge personale (legge nazionale) o dalla legge del paese di abituale residenza di uno dei coniugi, come da questi concordato mediante atto pubblico prima della celebrazione del matrimonio. Se non è stata scelta alcuna legge, gli effetti del matrimonio sono disciplinati dalla legge del paese di residenza abituale comune subito dopo la celebrazione del matrimonio o, in assenza di ciò, dalla legge del luogo in cui si è celebrato il matrimonio (articolo 9, paragrafo 2 CC).Laddove non sia possibile determinare la legge applicabile (ovvero per i coniugi con diversa vecindad civil che non abbiano pattutito nulla prima del matrimonio, che non hanno una residenza abituale comune dopo il matrimonio e che hanno celebrato il matrimonio all'estero), si applica la norma di conflitto per i matrimoni tra cittadini spagnoli (articolo 16, paragrafo. 3 CC).
In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.
In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:
- la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio
- o, in mancanza, la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.
- o, in mancanza, la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Articolo 22, paragrafo 3).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Fino al 28 gennaio 2019, i coniugi possono scegliere liberamente la legge solo in caso di cittadinanza diversa. Ai sensi delle disposizioni descritte al punto 1.1, essi possono scegliere la legge di uno dei due coniugi contraenti (ovvero la sua legge personale – cfr. sopra – o la legge del Paese in cui risiede abitualmente alla celebrazione del matrimonio) (articolo 9, paragrafo 2 CC).Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Art. 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23. Pertanto, tale requisito formale comporta l’obbligatorietà di un atto autentico notarile. Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.