Coppie in Ucraina

Coppie in Ucraina

Coppie in Ucraina

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

I beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio costituiscono i loro beni comuni, anche nel caso in cui uno dei due coniugi non abbia redditi indipendenti per motivi di studio, cura della casa o di custodia dei figli ecc., salvo disposizione contraria stabilita dalla loro convenzione o dalla legge.

Ogni cosa acquisita durante il matrimonio diventa parte dei beni comuni dei coniugi, salvo gli oggetti ad uso personale e le eccezioni enunciate dall'articolo 57 del Codice della famiglia dell’Ucraina.

Tale presupposto è stabilito dall'articolo 368 del Codice civile dell’Ucraina e dall'articolo 60 del Codice della famiglia dell’Ucraina. La vigente legislazione ucraina segue il concetto di «status unico degli effetti e conseguenze del matrimonio» in base al quale tutti i rapporti giuridici (personali e matrimoniali) tra i coniugi sono soggetti allo status degli effetti generali del matrimonio. Questa disposizione figura in particolare nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri dell’UE del 1981 «Sui diritti dei coniugi inerenti alla cura della casa e all'utilizzo del domicilio familiare».

L'Ucraina ha ratificato la Convenzione relativa all'assistenza giuridica e alle relazioni giudiziarie in materia civile, familiare e penale, 1993, Minsk (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009).

L'Ucraina ha anche firmato accordi relativi all'assistenza giuridica in materia di relazioni familiari con paesi quali

in cui le questioni patrimoniali tra coniugi sono regolamentate.

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

L'articolo 63 del Codice della famiglia dell’Ucraina stabilisce che i coniugi hanno i medesimi diritti di possedere, utilizzare e disporre dei beni di loro proprietà in virtù della comunione dei beni, a meno che la convenzione stipulata tra loro non disponga diversamente.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 59, 61 della legge dell’Ucraina «Sul diritto internazionale privato», al fine di regolamentare le conseguenze del regime patrimoniale tra i coniugi, i coniugi possono scegliere tra la legge dello Stato di cui è cittadino uno dei coniugi e la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la propria residenza abituale oppure, per quanto riguarda i beni immobili, i coniugi possono optare per la legge dello Stato in cui sono ubicati i beni.