Coppie in Ungheria
1. Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
I rapporti patrimoniali fra coniugi sono disciplinati dalla legge nazionale comune che regola i loro rapporti personali nel periodo considerato (inclusi gli obblighi di mantenimento e le convenzioni matrimoniali). La legge personale è la legge dello Stato di cui si è cittadini. In caso di molteplicità di cittadinanza, tra le quali vi sia quella la cittadinanza ungherese, la legge personale corrisponde alla legge ungherese. In caso di cittadinanza multipla oltre a quella ungherese o qualora un soggetto sia apolide, la legge personale coincide con la legge dello Stato in cui il soggetto è domiciliato (per domicilio si intende il luogo in cui una persona vive in permanenza o dove ha intenzione di stabilirsi; articolo 12 (1) del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto privato internazionale [d'ora in avanti DDPI]). Se una persona è domiciliata anche in Ungheria, la sua legge personale è la legge ungherese. Se una persona fosse domiciliata soltanto in diversi Paesi stranieri, la sua legge personale sarebbe quella del Paese col quale ha il collegamento più stretto. Qualora sia impossibile determinare la legge personale in base ai suddetti criteri e la persona non disponesse di un domicilio, la sua legge è stabilita in base al luogo abituale di residenza (ovvero il luogo in cui una persona soggiorna per un periodo prolungato senza l'intenzione di stabilirvisi; articolo 12 (2) DDPI). In caso di luoghi di residenza abituale molteplici, di cui uno si trova in Ungheria, la legge personale corrisponde alla legge ungherese.Qualora i coniugi abbiano cittadinanza diverse nel periodo considerato, si applica l'ultima legge personale comune. In sua assenza o laddove non possa essere determinata, si deve applicare la legge del Paese in cui i coniugi hanno avuto il loro ultimo domicilio comune. In mancanza di un domicilio comune, si applica la legge nazionale del tribunale o qualsivoglia autorità competente. La modifica della legge personale di uno dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali (inclusi gli obblighi di mantenimento e le convenzioni matrimoniali) già stabiliti tra loro.
(Articolo 11; articolo 39 (1)-(4) DDPI) L'Ungheria prevede alcuni trattati di assistenza giuridica rilevanti altresì per la determinazione della legge applicabile con i seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Romania e Vietnam.
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
La legge ungherese non consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile.2. C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Salvo che sia previsto diversamente nella convenzione matrimoniale, dopo il matrimonio, i coniugi sono sottoposti al regime della comunione dei beni per tutta la durata della vita coniugale (regime patrimoniale legale dei coniugi). Al momento della contrazione del matrimonio, il regime patrimoniale legale dei coniugi entra in vigore, anche con effetto retroattivo per il periodo di convivenza dei coniugi prima del matrimonio.(Articolo 4:34 (2) e 4:35 (1) della Legge V del 2013 sul Codice Civile [in appresso: Codice Civile])
Tutti i beni acquisiti in forma congiunta o individuale dai coniugi durante la comunione di beni sono parte integrante della comunione indivisa dei coniugi, salvo i beni appartenenti al patrimonio personale di un coniuge (cfr. sotto). I redditi derivanti dai beni personali sono altresì parte integrante della comunione qualora siano acquisiti durante la vita coniugale. Qualsiasi costo amministrativo o di manutenzione e le spese relative a tali beni vengono detratti dai profitti
(Articolo 4:37 (1) e (3-4) Codice Civile)
I beni personali di ciascun coniuge includono:
- i beni acquisiti prima dell’inizio della comunione di beni tra i coniugi;
- i beni ereditati o ricevuti in donazione e i beni ricevuti senza compensazione durante la comunione di beni tra i coniugi;
- i diritti del coniuge in quanto titolare di proprietà intellettuale, fatta eccezione per le royalty maturate durante la comunione di beni tra i coniugi;
- qualsiasi risarcimento del danno derivante da lesione personale;
- i beni d’uso personale di valore abituale;
- i beni sostitutivi dei beni personali e qualsiasi cosa di valore acquistata per tali beni.
In caso di sostituzione di un bene di valore abituale di proprietà personale di uno dei coniugi e utilizzato nel corso della vita quotidiana dei coniugi, il nuovo bene diventa parte della comunione dopo cinque anni di vita coniugale comune.
(Articolo 4:38 (1-3) Codice Civile)
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
I beni appartenenti ai coniugi durante la comunione sono ritenuti parte integrante della comunione salvo che il Codice Civile disponga altrimenti o che si dimostri che essi appartengono al patrimonio personale di uno dei coniugi.Inoltre, in caso di adempimento di un obbligo - relativo ai beni comuni o ai beni personali di un coniuge – durante l’esistenza della comunione di beni tra i coniugi, si deve ritenere che tale adempimento derivi dal patrimonio comune, salvo diversamente dimostrato. In caso di incremento del valore del patrimonio comune o personale nel periodo di vigenza della comunione tra coniugi, si presume che la fonte dell’incremento (ad esempio mediante investimento, ristrutturazione o manutenzione) provenga dalla comunione, salvo diversamente dimostrato.
(Articolo 4:40 (1-2) Codice Civile)
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Ai sensi della legge ungherese, i coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
Ciascun coniuge può utilizzare i beni della comunione in modo conforme al loro scopo. Un coniuge non deve esercitare questo diritto in modo da inficiare i diritti e gli interessi legittimi dell’altro coniuge. Entrambi i coniugi hanno il diritto di amministrare i beni della comunione.Un coniuge può chiedere all'altro il consenso per svolgere le attività necessarie per la tutela e per il mantenimento del patrimonio comune. I provvedimenti urgenti per la tutela dei beni possono essere adottati da un coniuge senza il consenso dell’altro coniuge. Tuttavia, l’altro coniuge deve esserne tempestivamente informato.
(Articolo 4:42 (1-2) Codice Civile)
Norme speciali si applicano all’uso e all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione ma che servono allo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale privata di uno dei coniugi. La legge ungherese prevede inoltre disposizioni specifiche in relazione all’esercizio dei diritti di socio o azionista, qualora il coniuge sia socio o azionista di una ditta individuale, una cooperativa o una società.
(Articolo 4:43 (1-2) Codice Civile)
Durante la comunione di beni, i coniugi devono poter compiere qualsiasi disposizione relativa ai beni in comunione, congiuntamente o previo consenso dell’altro coniuge. In caso di accordo concluso da uno dei coniugi durante la comunione di beni, il consenso dell’altro coniuge non è soggetto a requisiti di forma.
(Articolo 4:45 Codice Civile)
Qualsiasi negozio a titolo oneroso concluso da uno dei coniugi durante la comunione dei beni deve essere considerato, salva diversa disposizione del Codice Civile, un negozio giuridico concluso con il consenso dell'altro coniuge, se il terzo contraente era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza del fatto che l’altro coniuge non aveva dato il suo consenso preventivo al negozio.
Se il coniuge ha concluso un negozio inteso a far fronte alle proprie necessità quotidiane o nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale o aziendale, l'altro coniuge può invocare la mancanza di consenso solo se aveva espresso esplicitamente la sua contrarietà al terzo contraente prima della conclusione del negozio.
(Articolo 4:46 Codice Civile)
Nessuno dei coniugi ha il diritto di alienare, senza il consenso dell’altro coniuge, l’immobile in comunione di beni che serve da abitazione familiare durante la comunione di beni o nell’intervallo di tempo tra lo scioglimento del matrimonio e la divisione della comunione. In questo caso, non esiste presunzione di consenso dell’altro coniuge.
(Articolo 4:48 Codice Civile)
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Un coniuge che stipula un negozio giuridico afferente la comunione di beni deve saldare gli eventuali debiti derivanti da tale negozio, o ad esso relativi, con la sua proprietà personale e con la sua quota della comunione di beni.Un coniuge che non è stato parte a un negozio giuridico concluso dall’altro coniuge con il suo consenso, è responsabile nei confronti di terzi unicamente entro il valore della sua quota di comunione dei beni.
(Articolo 4:49 Codice Civile)
Se un coniuge non ha dato il proprio consenso a un negozio giuridico afferente la comunione di beni concluso dall’altro coniuge, e il consenso non può essere presunto o la presunzione è stata respinta, il coniuge non è responsabile per un obbligo derivante da tale negozio giuridico o ad esso relativo. Un negozio giuridico concluso senza il consenso del coniuge non ha alcun effetto nei confronti di tale coniuge se la parte acquirente ha agito in malafede o ha ricevuto dal negozio un beneficio gratuito. Si presumono malafede e natura gratuita se l’altro coniuge ha concluso il negozio con un proprio congiunto.
(Articolo 4:50 Codice Civile)
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
La comunione di beni dei coniugi comprende gli oneri gravanti sulla comunione e i coniugi devono accollarsi congiuntamente i debiti derivanti dagli, o relativi agli, obblighi assunti da un coniuge durante la comunione di beni. La comunione di beni non comprende i beni, gli oneri e i debiti trattati come beni personali di un coniuge.(Articolo 4:37 (2) e (4) Codice Civile)
A prescindere dagli obblighi giuridici di mantenimento, qualsiasi debito derivante da, o relativo a, un’azione verificatasi prima dell’inizio della vita coniugale deve essere imputato al patrimonio personale. Il patrimonio personale deve includere gli oneri gravanti sui beni che fanno parte del patrimonio personale e gli interessi su qualsiasi debito considerato come passività distinta.
Il patrimonio personale include qualsiasi debito che durante la vita coniugale comune:
- sia stato contratto in relazione all’acquisizione o al mantenimento del patrimonio personale, escluse le spese relative all’acquisizione dei proventi di detto patrimonio personale e al mantenimento dei beni usati o utilizzati congiuntamente dai coniugi;
- sia stato contratto in relazione alla disposizione del proprio patrimonio personale da parte di un coniuge;
- sia stato contratto da un coniuge, senza corrispettivo, sui beni comuni e senza il consenso dell’altro coniuge; e
- derivi da comportamento illecito e intenzionale o colpa grave del coniuge, se il debito eccede l’arricchimento dell’altro coniuge.
Anche se un debito è a carico del patrimonio personale di un coniuge, nei confronti di terzi è responsabile anche l’altro coniuge.
(Articolo 4:39 (1-4) Codice Civile)
I costi relativi al mantenimento e all'amministrazione dei beni della comunione, i costi relativi al mantenimento del nucleo familiare e le spese per il mantenimento e l’educazione dei figli comuni dei coniugi vengono sostenuti in primo luogo con il patrimonio comune. Se il patrimonio comune e insufficiente a coprire tali costi e spese, essi sono sostenuti con il patrimonio personale dei coniugi, proporzionalmente. Se soltanto uno dei coniugi ha un patrimonio personale, le somme necessarie per coprire le spese da sostenere saranno messe a disposizione da tale coniuge.
(Articolo 4:44 Codice Civile)
3. Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale relativa all'attribuzione dei beni per la durata della vita coniugale prima o dopo il matrimonio.(Articolo 4:34 (1) Codice Civile)
La convenzione matrimoniale ha lo scopo di consentire ai (futuri) coniugi di definire un regime patrimoniale – che sostituisce la comunione di beni tra i coniugi – per disciplinare le loro relazioni patrimoniali durante il matrimonio a partire dal momento specificato nella convenzione. Nella convenzione matrimoniale, le parti possono stipulare diverse tipologie di regime patrimoniale concernenti beni specifici e possono anche derogare alle norme dei regimi patrimoniali legali e opzionali, a condizione che tale deroga non sia preclusa dal Codice Civile.
(Articolo 4:63 Codice Civile)
Il Codice Civile regola in dettaglio due regimi patrimoniali opzionali: la comunione di beni differita e la separazione dei beni. Tuttavia, le parti non sono obbligate a
scegliere uno di questi regimi.
(Articolo 4:71- 4:73 Codice Civile)
I (futuri) coniugi possono concludere accordi preliminari sull’uso dell’abitazione comune in caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione della vita coniugale comune. La convenzione è valida se stipulata con atto pubblico oppure mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato.
Nella convenzione matrimoniale, le parti hanno inoltre la facoltà di accordarsi sull’uso dell’abitazione comune.
(Articolo 4:78 (1) e (3) Codice Civile)
Una convenzione che assegna quasi tutto il patrimonio personale e comune a un coniuge senza compensazione adeguata per l’altro coniuge è contraria ai principi morali ed è pertanto nulla.
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale è valida se stipulata con atto pubblico, nel qual caso deve essere redatta da un notaio, oppure mediante scrittura privata, nel qual caso deve essere controfirmata da un avvocato.(Articolo 4:65 (1) Codice Civile)
L’approvazione del tutore è necessaria per la validità della convenzione matrimoniale se il coniuge ha meno di diciotto anni o se la sua capacità giuridica in materia di questioni patrimoniali è stata parzialmente limitata.
(Articolo 4:64 (2) Codice Civile)
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
I coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale prima o dopo il matrimonio. Se stipulata prima del matrimonio, la convenzione diviene effettiva all'inizio della vita coniugale; altrimenti, essa diviene effettiva subito dopo la sua stipula.(Articolo 4:34 (1) Codice Civile) Una convenzione matrimoniale non deve contenere una clausola con effetto retroattivo che modifica, a detrimento di un terzo, qualsiasi obbligo assunto da un coniuge nei confronti del terzo prima della stipula della convenzione matrimoniale. (Articolo 4:67 (1) Codice Civile)
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
È possibile modificare o risolvere la convenzione matrimoniale in qualsiasi momento durante la vita coniugale comune.La convenzione modificata e risolta è soggetta agli stessi requisiti di forma applicabili alla convenzione originale.
(Articolo 4:66 Codice Civile)
3.5. Secondo la legge nazionale del vostro Paese, si può dare effetto retroattivo alla convenzione matrimoniale nel caso in cui i coniugi l’abbiano stipulata durante il matrimonio?
Sì, ma la convenzione matrimoniale non può contenere alcuna clausola avente effetto retroattivo che modifichi, a danno di un terzo, qualsiasi obbligo che un coniuge possa avere nei rapporti con terzi sorti prima della conclusione della convenzione.(Articolo 4:67, paragrafo 1, del codice civile)
4. Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
Sì. Dal 15 marzo 2014 esiste il Registro Nazionale delle convenzioni matrimoniali e delle convenzioni tra partner (in appresso: il Registro).4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Il Registro contiene i seguenti dati:- l’indicazione dell’esistenza della convenzione;
- il nome, il cognome (e il cognome da nubile) e la data e il luogo di nascita delle parti contraenti, nonché i nomi e i cognomi da nubile delle madri;
- il numero identificativo e la data dell’atto pubblico /la data della scrittura privata controfirmata da un avvocato che riporta la convenzione;
- il nome e la sede del notaio, il numero identificativo e la data di registrazione;
- in caso di risoluzione della convenzione, l’indicazione della risoluzione, il nome e la sede del notaio registrante, il numero identificativo e la data di registrazione.
(Articolo 36/K della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose).
4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Chiunque abbia un interesse legittimo ha il diritto di chiedere informazioni sull’esistenza della convenzione e di prendere nota delle relative informazioni per i propri scopi. La richiesta - che è soggetta al pagamento di diritti – può essere presentata presso qualsiasi notaio ungherese. Il notaio può dare informazioni concernenti l’esistenza della convenzione se il richiedente fornisce i dati di una delle parti contraenti (vedi 4.2.) e se il richiedente stesso ha dimostrato di avere un interesse legittimo.Su richiesta, il notaio consegna un certificato attestante l’esistenza o la non esistenza di una convenzione nel Registro. Le informazioni sul contenuto della convenzione possono essere fornite unicamente se una delle parti contraenti ha rilasciato un’autorizzazione scritta. Tale tipo di richiesta può essere fatta al notaio che ha registrato l’esistenza della convenzione o la sua modifica, cancellazione o cessazione. Il notaio competente per le procedure successorie effettua un’interrogazione elettronica nel Registro chiedendo se il defunto era parte a una convenzione matrimoniale. In caso di risposta affermativa, il notaio chiede che venga trasmessa la convenzione.
(Articolo 36/K (3-5) e (10) della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose)
4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Una convenzione matrimoniale è considerata efficace nei confronti di terzi se è stata inserita nel Registro o se i coniugi sono in grado di dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, della convenzione e del suo contenuto.(Articolo 4:65 (2) Codice Civile)
Salva dimostrazione del contrario, il Registro attesta con valore di autenticità l’esistenza della convenzione registrata.
(Articolo 36/H (4) della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose)
4.5. Una convenzione matrimoniale stipulata in uno Stato estero secondo la legge straniera può essere registrata nel vostro Paese? In caso affermativo, secondo quali modalità?
Una convenzione matrimoniale conclusa in uno Stato straniero ai sensi del diritto straniero non può essere iscritta nel Registro dei Contratti di Matrimonio e di Partenariato. Ai sensi della legge XLV del 2008 sulle procedure notarili non contenziose, possono essere registrati solo la convenzioni matrimoniali redatte conformemente al codice civile ungherese.(Articolo 36/H (1) della Legge XLV del 2008 sulle procedure notarili non contenziose)
5. Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
La quota di comunione di beni spettante a un coniuge è stabilita sulla base dello stato e del valore al momento dello scioglimento della comunione. L’eventuale cambiamento di valore nell’intervallo di tempo tra lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni in comunione sarà preso in considerazione, salvo che esso sia attribuibile a un comportamento di un coniuge. La divisione di oggetti specifici della comunione è disciplinata dalle disposizioni in materia di scioglimento della comunione, fermo restando che la divisione in natura non è consentita qualora essa sia contestata da uno dei due coniugi per ragionevoli motivi. Tali disposizioni si applicano alla divisione dei diritti e delle pretese facenti parte della comunione.(Articolo 4:60 Codice Civile)
Nella distribuzione dei beni, il tribunale tiene conto dell’accordo dei coniugi. I beni necessari a uno dei coniugi per lo svolgimento delle proprie attività professionali o imprenditoriali private sono assegnati in linea di principio a quel coniuge.
(Articolo 4:61 (1-2) Codice Civile)
Il patrimonio personale esistente al momento dello scioglimento della comunione di beni è assegnato in natura, salvo che ciò sia impossibile a causa della commistione di beni o se la divisione ha probabilità di diminuire in modo considerevole il valore della comunione o del patrimonio personale.
(Articolo 4:62 Codice Civile)
Lo scioglimento del matrimonio o la cessazione della vita coniugale comune non fa cessare di per sé il diritto di occupazione del coniuge che risiede in un’abitazione la cui titolarità giuridica appartiene a un altro coniuge (p.e. un’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro coniuge).
(Articolo 4:77 (2) Codice Civile)
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Allo scioglimento della comunione dei beni, i coniugi sono responsabili dei debiti comuni in proporzione alle rispettive quote di comunione, ossia in proporzione 50-50%.Qualora un bene specifico sia gravato di debito, tale debito è a carico del coniuge che ottiene la titolarità del bene in seguito alla distribuzione.
(Articolo 4:61 (4) Codice Civile)
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
5.3.1. In caso di regime di comunione degli incrementi del patrimonio:- La rivendicazione deve essere soddisfatta mediante pagamento o simili?
- Come viene valutata la rivendicazione?
- Qual è l’importo del pagamento compensatorio?
- Quando è prescritta la rivendicazione?
5.3.2. In altri casi (non in comunione degli incrementi)?
Nel corso della divisione della comunione, è possibile richiedere una compensazione delle spese sostenute con la comunione per il patrimonio personale, delle spese sostenute con il patrimonio personale per la comunione o di quelle sostenute con il patrimonio personale di un coniuge per il patrimonio personale dell’altro coniuge, ivi inclusa l’estinzione dei debiti gravanti sui beni dell’altro coniuge. Le richieste di un pagamento compensatorio sono regolate in conformità con le disposizioni concernenti la determinazione del valore delle quote spettanti ai coniugi (si veda il punto 5.1.).
Una compensazione delle spese sostenute con il patrimonio personale per la copertura delle spese comuni può essere richiesta in circostanze eccezionali.
Non sussiste alcun diritto a un pagamento compensatorio in caso di rinuncia da parte del coniuge. Tale rinuncia non è soggetta a requisiti di forma, ma l’onere della prova grava sul coniuge che invoca la rinuncia.
Qualora una spesa abbia come risultato un aumento considerevole del valore della proprietà immobiliare, il coniuge avente diritto al pagamento compensatorio può anche rivendicare una quota di proprietà corrispondente all’incremento di valore della proprietà. Non sussiste alcun diritto alla compensazione se al momento dello scioglimento della comunione non esiste patrimonio comune e il coniuge responsabile per la compensazione non ha proprietà personale.
(Articolo 4:59 Codice Civile)
6. Quali sono le conseguenze del decesso di un coniuge?
In caso di decesso di uno dei coniugi, il regime patrimoniale viene sciolto e il patrimonio comune viene diviso in base ai principi descritti al punto 5.1 e conformemente alle disposizioni della convenzione matrimoniale. Il coniuge superstite riceve la propria quota qualora l'altra parte del patrimonio comune rientri nel patrimonio del defunto che viene quindi diviso ai sensi delle disposizioni del diritto successorio.
Se vi sono eredi legittimi discendenti del coniuge deceduto, il coniuge superstite ha diritto all’usufrutto vitalizio dell’abitazione familiare usata insieme al defunto, inclusi mobilia e suppellettili e riceve la stessa quota del patrimonio residuo spettante a un figlio.
(Articolo 7:58 (1) Codice Civile)
In assenza di discendenti o se il discendente è escluso dalla successione, il coniuge superstite eredita l’abitazione familiare utilizzata insieme al coniuge deceduto, inclusi mobilia e suppellettili. Una metà del patrimonio residuo è ereditato dal coniuge superstite mentre l’altra metà è ereditata dai genitori del testatore. Se un genitore è indegno a succedere, l’altro genitore e il coniuge superstite ereditano in parti uguali.
(Articolo 7:60 Codice Civile)
In assenza di discendenti e di genitori, o se i medesimi sono esclusi dalla successione, il coniuge superstite eredita l’intero patrimonio.
(Articolo 7:61 Codice Civile)
Se vi sono eredi legittimi discendenti del coniuge deceduto, il coniuge superstite ha diritto all’usufrutto vitalizio dell’abitazione familiare usata insieme al defunto, inclusi mobilia e suppellettili e riceve la stessa quota del patrimonio residuo spettante a un figlio.
(Articolo 7:58 (1) Codice Civile)
In assenza di discendenti o se il discendente è escluso dalla successione, il coniuge superstite eredita l’abitazione familiare utilizzata insieme al coniuge deceduto, inclusi mobilia e suppellettili. Una metà del patrimonio residuo è ereditato dal coniuge superstite mentre l’altra metà è ereditata dai genitori del testatore. Se un genitore è indegno a succedere, l’altro genitore e il coniuge superstite ereditano in parti uguali.
(Articolo 7:60 Codice Civile)
In assenza di discendenti e di genitori, o se i medesimi sono esclusi dalla successione, il coniuge superstite eredita l’intero patrimonio.
(Articolo 7:61 Codice Civile)
7. Le leggi nazionali del suo paese offrono un regime patrimoniale speciale per coppie internazionali?
La legge ungherese non contempla alcun regime patrimoniale speciale per le coppie di cittadinanza diversa.
8. Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?
Le disposizioni sui rapporti patrimoniali dei coniugi si possono applicare per analogia alle convivenze registrate (le quali possono essere contratte solo tra persone dello stesso sesso, articolo 3 (1) a) -c) della legge XXIX del 2009 su convivenze registrate e relativa legislazione e sulla modifica di atri statuti a favore della dimostrazione della convivenza).
Dal 1° gennaio 2010, le coppie omosessuali ed eterosessuali hanno pari diritto di richiedere la registrazione della loro unione presso un notaio. Tale registrazione deve essere distinta da quella descritta nel primo paragrafo, in quanto non genera nuovi diritti od obblighi, ma facilita semplicemente la dimostrazione dell'esistenza di un'unione (articolo 36/E-36/G della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose).
Dal 15 marzo 2014, i partner possono regolare i loro rapporti patrimoniali mediante convenzione per tutta la durata della loro convivenza. La convenzione è ritenuta valida se sottoscritta con atto pubblico o mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato. La convenzione tra partner può contenere qualsiasi disposizione relativa ai diritti di proprietà che sarebbero applicabili anche alle coppie sposate in virtù di una convenzione matrimoniale o conformemente al Codice civile.
Una convenzione tra partner è ritenuta efficace nei confronti di terzi se la convenzione è registrata nel Registro nazionale delle convenzioni tra partner oppure se i partner possono dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza della convenzione tra partner, ivi incluso il suo contenuto. Le disposizioni relative al registro delle convenzioni matrimoniali si applicano mutatis mutandis al registro delle convenzioni tra partner.
(Articolo 6:515 Codice civile)
Salva diversa disposizione della convenzione tra partner, si ritiene che i partner siano indipendenti per quanto concerne l’acquisizione di beni durante la loro convivenza. Se la convivenza cessa, un partner può chiedere la divisione dei beni acquisiti in forma congiunta durante il periodo di convivenza. Un patrimonio che sarebbe considerato patrimonio personale in caso di matrimonio non è considerato patrimonio acquisito in forma congiunta.
I partner hanno diritto a una quota dei beni acquisiti in forma congiunta prevalentemente in natura e in proporzione al loro contributo. I lavori domestici, l’educazione dei figli ed anche il lavoro nell’impresa del partner sono considerati come contributo all’acquisizione. Qualora tale proporzione non possa essere determinata, viene stabilita in misura uguale tra i partner, salvo che ciò comporti una ingiusta perdita finanziaria per uno dei due partner.
Salva diversa disposizione del Codice civile, le disposizioni sul regime di comunione dei beni differita tra coniugi si applicano mutatis mutandis alla tutela della quota spettante a un partner sui beni acquisiti in forma congiunta e alla divisione tra i partner dei beni medesimi.
(Articolo 6:516 Codice civile)
I partner possono stipulare un accordo concernente l’uso dell’abitazione comune dopo la cessazione della loro unione, prima dell’inizio di un’unione civile e durante un’unione civile. La convenzione è considerata valida se sottoscritta con un atto autentico o mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato.
(Articolo 6:517 Codice civile)
Dal 1° gennaio 2010, le coppie omosessuali ed eterosessuali hanno pari diritto di richiedere la registrazione della loro unione presso un notaio. Tale registrazione deve essere distinta da quella descritta nel primo paragrafo, in quanto non genera nuovi diritti od obblighi, ma facilita semplicemente la dimostrazione dell'esistenza di un'unione (articolo 36/E-36/G della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose).
Dal 15 marzo 2014, i partner possono regolare i loro rapporti patrimoniali mediante convenzione per tutta la durata della loro convivenza. La convenzione è ritenuta valida se sottoscritta con atto pubblico o mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato. La convenzione tra partner può contenere qualsiasi disposizione relativa ai diritti di proprietà che sarebbero applicabili anche alle coppie sposate in virtù di una convenzione matrimoniale o conformemente al Codice civile.
Una convenzione tra partner è ritenuta efficace nei confronti di terzi se la convenzione è registrata nel Registro nazionale delle convenzioni tra partner oppure se i partner possono dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza della convenzione tra partner, ivi incluso il suo contenuto. Le disposizioni relative al registro delle convenzioni matrimoniali si applicano mutatis mutandis al registro delle convenzioni tra partner.
(Articolo 6:515 Codice civile)
Salva diversa disposizione della convenzione tra partner, si ritiene che i partner siano indipendenti per quanto concerne l’acquisizione di beni durante la loro convivenza. Se la convivenza cessa, un partner può chiedere la divisione dei beni acquisiti in forma congiunta durante il periodo di convivenza. Un patrimonio che sarebbe considerato patrimonio personale in caso di matrimonio non è considerato patrimonio acquisito in forma congiunta.
I partner hanno diritto a una quota dei beni acquisiti in forma congiunta prevalentemente in natura e in proporzione al loro contributo. I lavori domestici, l’educazione dei figli ed anche il lavoro nell’impresa del partner sono considerati come contributo all’acquisizione. Qualora tale proporzione non possa essere determinata, viene stabilita in misura uguale tra i partner, salvo che ciò comporti una ingiusta perdita finanziaria per uno dei due partner.
Salva diversa disposizione del Codice civile, le disposizioni sul regime di comunione dei beni differita tra coniugi si applicano mutatis mutandis alla tutela della quota spettante a un partner sui beni acquisiti in forma congiunta e alla divisione tra i partner dei beni medesimi.
(Articolo 6:516 Codice civile)
I partner possono stipulare un accordo concernente l’uso dell’abitazione comune dopo la cessazione della loro unione, prima dell’inizio di un’unione civile e durante un’unione civile. La convenzione è considerata valida se sottoscritta con un atto autentico o mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato.
(Articolo 6:517 Codice civile)
9. Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?
In caso di divisione del patrimonio matrimoniale nel corso delle procedure di divorzio, i tribunali ungheresi sono altresì competenti per la distribuzione qualora godano di giurisdizione su tali procedure. La giurisdizione sulle procedure di divorzio viene stabilita, a seconda dei casi, in base alla cittadinanza o al domicilio/luogo di residenza abituale dei coniugi. In assenza di correlazione con le procedure di divorzio, la giurisdizione spetta ai tribunali ungheresi nei casi relativi al regime patrimoniale tra coniugi nonché al patrimonio dei partner registrati, purché il domicilio o il luogo di residenza abituale di uno dei due coniugi o partner si trovi in Ungheria (articoli 59 (2) (3), 62/B a), 62/D (2) DDPI).